1)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano
gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti,
liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito
superiori a 50 Nm3/h |
2)
Impianti di compressione o di decompressione del gas
combustibili e comburenti con potenzialita supenore
a 50 Nm3/h |
3)
Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi: per capacita' complessiva da 0,75 a 2
m3 per capacita' complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per
quantitativi complessivi da 75 a 500 kg per quantitativi
complessivi superiori a 500 kg |
4)
Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
per capacita' complessiva da 0,75 a 2 m3
per capacita' complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti:
per capacita' complessiva da 0,3 a 2 m3
per capacita' complessiva superiore a 2 m3 |
5)
Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacita' complessiva superiore a 3
m3
b) liquefatti per capacita' complessiva superiore a
2 m3 |
6)
Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili,
compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con
esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei
relativi impianti con pressione di esercizio non superiore
a 5 bar |
7)
Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione |
8)
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre
5 addetti |
9)
Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli
e cereali utilizzanti gas combustibili |
10)
Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi |
11)
Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego
di oltre 15 becchi a gas |
12)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano
liquidi infiammabili (punto di infiammabilita fino a
65 ¡C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3 |
13)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano
liquidi combustibili con punto di infiammabilita' da
65 ¡C a 125 ¡C, per quantitativi globali in ciclo o
in deposito superiori a 0,5 m3 |
14)
Stabilimenti ed impianti per la preparazione dl oli
lubrificanti, oli diatermlci e simili |
15)
Depositi di liquidi infammabili e/o combustibili per
uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
Per capacita' geometrica complessiva da 0 5 a 25 m3
Per capacita' geometrica complessiva superiore a 25
m3 |
16)
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o eombustibili
per uso commerciale:
per capacita' geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3
per capacita' geometrica complessiva superiore a 10
m3 |
17)
Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici
e simili per capacita' superiore ad 1 m3 |
18)
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio
e miseele per autotrazione ad uso pubblico e privato
eon o senza stazione di servizio |
19)
Stabilimenti ed impianti ove si produeono, impiegano
o detengono verniei, inchiostri e lacche infiammabili
e/o eombustibili con quantitativi globali in ciclo e/o
in deposito superiori a 500 kg |
20)
Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche
infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg
con quantitativi superiori a 1.000 kg |
21)
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici
infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti |
22)
Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione supenore
al 60% in volume:
con capacita' da 0,2 a 10 m3
con capacita' supenore a 10 m3 |
23)
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili
e raffnazione di oli e grassi vegetali ed animali, con
quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3 |
24)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modlficazioni ed
integrazioni, nonche perossidi organici |
25)
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di
cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre
1975 e successive modificazioni ed integrazioni |
26)
Stabilimenti ed impianti ove si produeono, impiegno
o detengono sostanze instabili che possono dar luogo
da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori |
27)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono nitrati di ammonio, di metalli alealini
e alealino-tenrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici |
28)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea
e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili |
29)
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata
con concentrazione superiore al 60% di perossido di
idrogeno |
30)
Fabbriche e depositi di fiammiferi |
31)
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o
deliene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo |
32)
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione
dello zolfo |
33)
Depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 100
q.li |
34)
Stabilimenti ed impianti ove si produce impiega o detiene
magnesio elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio |
35)
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita'
giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi |
36)
Impianti per l essiccazione dei cereali e di vegetali
in genere con depositi di capacita' superiore a 500
q.li di prodotto essiccato |
37)
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffe' |
38)
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
39)
Pastifici con produzione glornaliera superiore a 500
q.li |
40)
Riserie con potenzialita' giornaliera superiore a 100
q.li |
41)
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia
di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100
addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 500 q.li |
42)
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta
e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici
in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in
deposito o lavorazione superiore a 500 q.li |
43)
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonche'
depositi per la cernita della carta usata di stracci
di cascami e di fibre tessili per l'industria della
carta con quantitativi superiori a 50 q.li |
44)
Stabilimenti ed impianti ove si producono impiegano
e/o delengono carte fotografiche calcografiche eliografiche
e cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche
e fotografiche; di sicurezza con materiale in deposito
superiore a 100 q.li |
45)
Stabilimenti ed impianti ove si producono impiegano
e detengono pellicole cinemalografiche e fotografiche
con supporto infiammabile per quantitativi superiori
a 5 kg |
46)
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione,
di legna da ardere di paglia di fieno di canne di fascine
di carbone vegetale e minerale di carbonella di sughero
e di altri prodotti affini:
da 50 a 1.000 q.li
superiori a 1.000 q.li |
47)
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno
con materiale in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 q.li
oltre i 1.000 q.li |
48)
Stabilimenti ed impianli ove si producono lavorano e
detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali
tele cerate linoleum e altri prodotti affini con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li
oltre 1.000 q.li |
49)
Industria dell'arredamento, dell'abbigliamento e della
lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti
oltre 75 addetti |
50)
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine
vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della
paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero,
con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o
superiori a 50 q.li |
51)
Teatri di posa per le nprese cinematografiche e televisive |
52)
Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole
cinematografiche |
53)
Laboratori di attrezerie e scenografie teatrali |
54)
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione
e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori
a 50 q.li |
55)
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili
con oltre 100 q.li |
56)
Laboratori di vulcanizazione di oggetti di gomma con
piu' di 50 q.li in lavorazione o in deposito |
57)
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione
di materie plastiche con quantitativi superiori a 50
q.li |
58)
Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li |
59)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano
resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti,
organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego
di solventi ed altn prodotti infiammabili |
60)
Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati
e di fitofarmaa, con potenzialita' globale superiore
a 500 q.li |
61)
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi
e conduttori elettrici isolati |
62)
Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori a 100 q.li |
63)
Centrali termoelettriche |
64)
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria
con motori endotermici di potenza complessiva superiore
a 25 kw |
65)
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche,
lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici,
valvole elettriche, ecc. |
66)
Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione
di altn metalli |
67)
Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e
lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli
o altre sostanze |
68)
Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili
e motocicli |
69)
Cantieri navali con oltre cinque addetti |
70)
Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale
rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti |
71)
Stabilimenti per la costruzione di carrozzene e rimorchi
per autoveicoli con oltre cinque addetti |
72)
Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza
superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni
a freddo con oltre venticinque addetti |
73)
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi,
maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque
addetti |
74)
Cementifici |
75)
Istiluti, laboralori, stabilimenti e reparti in cui
si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche
o attivita' induslriali per le quali si impiegano isotopi
radioattivi, apparecchi contenenti delle soslanze ed
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art.
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185) |
Per
i locali dove si detengono e/o impiegano sostanze radioattive
ad esclusione dei locali ove sono ubicate le macchine
radiogene la separazione con altri ambienti deve avvenire
tramite vani muniti di porte REI 30. Gli impianti di
ventilazione devono essere dotati di filtro. Le sorgenti
di bassa attivita' per le quali non siano prescritti
particolari requisiti di contenimento devono essere
conservate in apposito armadio metallico. I locali devono
essere dotati di attrezzature mobili di estinzione,
con esclusione di agenti estinguenti a base idrica |
76)
Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive
(capo IV del decreto del Presiden- le della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185) |
77)
Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente
al trasporto di materie fissili speciali e di malerie
radioattive (arl. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, soslituito dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) |
78)
Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso
il deposito in corso di spedizione |
79)
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari
o prodotli o residui radioaltivi (art. I, lettera h)
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). |
80)
Impianli relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare e o attivit che comportano pericoli di
radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
Ñ Impianti nucleari
Ñ reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano
parte di un mezzo di trasporlo;
Ñimpianti per la preparazione o fabbricazione delle
malerie nucleari;
Ñimpianti per la separazione degli isotopi;
-impianti per il trattamento dei combustibili nucleari
irradianti. |
81)
Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele
e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi
grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta
per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed
altri prodotti affini |
82)
Centrali elettroniche per l'archivazione e l'elaborazione
di dati con oltre ventieinque addetti |
83)
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con
capienza superiore a 100 posti |
84)
Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre
25 posti letto |
85)
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie
e simili per oltre 100 persone presenti |
86)
Ospedali, case di cura e simili con-oltre 25 posti letto |
87)
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso
o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400
m2 comprensiva dei servizi e depositi |
88)
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari
con superficie lorda superiore a 1.000 m2. |
89)
Aziende ed uffici nei quali siano oceupati oltre 500
addetti |
90)
Edifci pregevoli per arte o storia e quelli destinati
a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni
o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti
alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7
novembre 1942, n. 1564 |
91)
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialita' superiore
a 100.000 Kcal/h |
92)
Autorimesse private con pi di 9 autoveieoli, autorimesse
pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili |
93)
Tipografie, litografie, stampa in off set ed attivita'
similari con oltre cinque addetti |
94)
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in
gronda superiore a 24 metri |
95)
Vani di ascensori e montacanchi in servizio privato,
aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri
installati in edifci civili aventi altezza in gronda
maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici
industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 |
96)
Piattaforme fisse e strutture hsse assimilabili di perforazione
e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 |
97)
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |