DPR 412 del 26
ago.1993
Preambolo
IIl Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto
l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto
l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio
1991, n. 13; Considerata l'opportunità di rinviare ad un
successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli
impianti termici di climatizzazione estiva, nonchè la rete
di distribuzione e l'adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l'ENEA, l'ENEL, l'ENI;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli
16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi
sostitutivi anche di quello del CNR, considerata la mancata
risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione
e capacità tecnica dell'ENEA, dell'ENEL e dell'ENI nello
specifico campo della ricerca energetica; Sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome; Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO,
la CNA, la Lega delle cooperative, l'ANCE, l'ANIMA, l'ANIT,
l'ASSOCALOR, l'ASSISTAL, l'ANPAE, l'ANCI, la CISPEL, l'ANIACAP,
il SUNIA, l'AIACI, l'AICARR, quali associazioni di categorie
interessate, e la FIRE quale associazione di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre
l'UNI, il CTI, il CIG, l'ATI, il Consiglio nazionale degli
ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti industriali,
la SNAM, l'AGIP servizi, il CIR; Ritenuto di poter prescindere
dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti ed associazioni
interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta
giorni dalla richiesta; Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti
e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque
non coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento
e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti
ed associazioni interpellati; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio
1993; Vista la deliberazione del Consigio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione
del presente regolamento si intende: a) per <<edificio>>,
un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; b) per <<edificio
di proprietà pubblica>>, un edificio di proprietà
dello Stato, delle regioni, degli Enti locali, nonchè di
altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo
svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività
o usi, compreso quello di abitazione privata; c) per <<edificio
adibito ad uso pubblico>>, un edificio nel quale si
svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di
Enti pubblici; d) per <<edificio di nuova costruzione>>,
salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio
per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del regolamento stesso; e) per <<climatizzazione invernale>>,
l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo
di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni
del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura
e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della
portata di rinnovo e della purezza dell'aria; f) per <<impianto
termico>>, un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari; g) per <<impianto
termico di nuova istallazione>>, un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio
o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto
termico; h) per <<manutenzione ordinaria dell'impianto
termico>>, le operazioni specificamente previste nei
libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali
di consumo d'uso corrente; i) per <<manutenzione straordinaria
dell'impianto termico>>, gli interventi atti a ricondurre
il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto
e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto
o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico; j) per <<proprietario
dell'impianto termico>>, chi è proprietario, in tutto
o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati
di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario
dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli
Amministratori; l) per <<ristrutturazione di un impianto
termico>>, gli interventi rivolti a trasformare l'impianto
termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino
la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonchè la risistemazione
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di
edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per <<sostituzione di un generatore di calore>>,
la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione
di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze; n) per <<esercizio e manutenzione
di un impianto termico>>, il complesso di operazioni
che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata
alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale; o) per <<terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico>>, la persona fisica o giuridica che, essendo
in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti
e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa,
è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle
misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per <<contratto servizio energia>>, l'atto
contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici
nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente,
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia; q) per <<valori
nominali>> delle potenze e dei rendimenti di cui ai
punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore
per il regime di funzionamento continuo; r) per <<potenza
termica del focolare>> di un generatore di calore,
il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile
impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità
di misura utilizzata è il kW; s) per <<potenza termica
convenzionale>> di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa
al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW; t) per
<<potenza termica utile>> di un generatore di
calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo
al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica
del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro
del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa
al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW; u) per
<<rendimento di combustione>>, sinonimo di <<rendimento
termico convenzionale>> di un generatore di calore,
il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza
termica del focolare; v) per <<rendimento termico
utile>> di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per <<temperatura dell'aria in un ambiente>>,
la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364; z) per <<gradi giorno>>
di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un
periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole
differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 ºC, e la temperatura media
esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado
giorno (GG).
Art. 2. Individuazione della
zona climatica e dei gradi-giorno.
1. Il territorio nazionale
è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione
dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un numero
di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona
C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 900 e non superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano
un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore
a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale,
i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta
tabella può essere modificata ed integrata, con decreto
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle
modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI. 3. I comuni comunque
non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni
ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco,
i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune
più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati,
in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2 per
ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno
rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso
noto dal Sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi
entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e
deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive
modifiche dell'allegato A. 4. I comuni aventi porzioni edificate
del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota
della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora
detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti
variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento
del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni
del territorio una zona climatica differente da quella indicata
in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla
notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego
ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine
da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal
Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato
per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
Art. 3. Classificazione generale
degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati
in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1)
abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case
di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza
con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine
settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo,
pensione ed attività similiari; E.2 Edifici adibiti a uffici
e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali,
purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali,
cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le
strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative
o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri,
sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei
e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti,
sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali
e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti
ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto
alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici
adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono
essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria
che le compete.
Art. 4. Valori massimi della
temperatura ambiente.
1. Durante il periodo in cui
è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la
media aritmetica delle temperature dell'aria dei singoli
ambienti degli edifici, definite e misurate come indicato
al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i
seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a)
18 ºC + 2 ºC di tolleranza per gli edifici rientranti nella
categoria E.8; b) 20 ºC + 2 ºC di tolleranza per gli edifici
rientranti nelle categorie diverse da E.8. 2. Il mantenimento
della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti
che non comportino spreco di energia. 3. Per gli edifici
classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con
le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe
motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora
elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino
temperature più elevate di detti valori. 4. Per gli edifici
classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo
della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo
in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale,
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite; b) l'energia termica per il
riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente
utilizzabile in altro modo. 5. Ferme restando le deroghe
già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative
all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga
ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo
che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali
valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga
entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione
tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia
stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo
o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici.
1. Gli impianti termici di
nuova installazione nonchè quelli sottoposti a ristrutturazione
devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione
a: -- il valore massimo della temperatura interna previsto
dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche della zona,
-- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
-- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi
di intermittenza- attenuazione previsti dall'art. 9 del
presente decreto, un <<rendimento globale medio stagionale>>,
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente
valore: eta g = (65 + 3 log P n)% dove log Pn è il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo
impianto termico, espressa in kW. 2. Il <<rendimento
globale medio stagionale>> dell'impianto termico è
definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica
utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria
delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica
ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio
di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia
elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza:
10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio stagionale risulta
dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: --
rendimento di produzione, -- rendimento di regolazione,
-- rendimento di distribuzione, rendimento di emissione,
e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta
giorni. 3. Nella sostituzione dei generatori di calore il
dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere
effettuato in modo tale che il <<rendimento di produzione
medio stagionale>> definito come il rapporto tra l'energia
termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione
e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia
elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale
di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore: eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato
di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica
in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e
2. 4. Il <<rendimento di produzione medio stagionale>>
deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2. 5.
Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza
deve essere ripartita almeno su due generatori di calore.
Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso
di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora
ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica
quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella
centrale termica. 6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonchè in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione
centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione
invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze,
deve essere effettuata con generatori di calore separati,
fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare
che l'adozione di un unico generatore di calore non determini
maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura
tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica
UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua,
è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella
norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione
con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW. 7.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici
e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI
9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua
calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro
dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni
di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere
progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua,
misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione,
non superi i 48 ºC, + 5 ºC di tolleranza. 8. Negli impianti
termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonchè nella sostituzione di generatori
di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione
invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria,
per ciascun generatore di calore deve essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione
sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso
ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde
per la determinazione del rendimento di combustione e della
composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni. 9. Gli edifici multipiano costituiti
da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi
condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta
dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi: -- nuove
installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unità immobiliari, -- ristrutturazioni di
impianti termici centralizzati, -- ristrutturazioni della
totalità degli impianti termici individuali appartenenti
ad uno stesso edificio, trasformazioni da impianto termico
centralizzato a impianti individuali, impianti termici individuali
realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono
non essere applicate nei seguenti casi: mera sostituzione
di generatori di calore individuali, singole ristrutturazioni
degli impianti termici individuali già esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale
non dispongano già di sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di
generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera
sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego di
generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare
ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione
delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi
tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei
casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i
generatori di calore ti tipo B1 (secondo classificazione
della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione
dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato
nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete
di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare
un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative
al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come
prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione
del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate
nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono
essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della
coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire
il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni
portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio
le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico,
devono essere coibentate separatamente. 12. Negli impianti
termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di
edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi
nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la
climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione
a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora
per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi
a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione
di apparecchiature per il recupero del calore disperso per
rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria
di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento
M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto. 14.
L'installazione nonchè la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. 15. Per gli edifici di proprietà pubbica o
adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma
7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare
il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della
legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od
economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale
obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica
od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge
stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche
valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del
ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate. 16. Ai fini
di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per
gli impianti di produzione di energia di nuova installazione
o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso
alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato
dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti
dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato
come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori
spese per l'acquisto del combustibile, o di alti vettori
energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della
compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati
dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato
da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani
dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
al fine di tener conto della maggiore importanza dell'impatto
ambientale. 17. Nel caso l'impianto per produzione di energia
venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale
e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica
e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica,
le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui
ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite. 18. L'allegato D
al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente
indicate per la produzione di energia per specifiche categorie
di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie
di edifici deve essere specificatamente valutata in sede
di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri
il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad
altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
o assimilate, da lui ritenute valide.
Art. 6. Rendimento minimo dei
generatori di calore.
1. Negli impianti termici di
nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti
termici nonchè nella sostituzione di generatori di calore,
i generatori di calore ad acqua calda devono avere un <<rendimento
termico utile>> ed i generatori di calore ad aria
calda devono avere un <<rendimento di combustione>>
non inferiore ai rispettivi valori riportati nell'allegato
E al presente decreto. 2. Alle disposizioni di cui al comma
1 non sono soggetti: a) i generatori di calore alimentati
a combustibili solidi; b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con combustibili le cui
caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati,
quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas; c)
i generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla
lettera b).
Art. 7. Termoregolazione e
contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre
dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici. 2.
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza
nominale del generatore di calore o quella complessiva dei
generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta
l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore
che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno
su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore.
Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della tempertura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno
del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza
non superiore ± 2 ºC. 3. Ai sensi del comma 6 dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento
al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data
di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati
e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare. 4. Il sistema di termoregolazione
di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato
di un programmatore che consenta la regolazione su un solo
livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola
unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante
un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura
almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore. 5. Gli edifici
o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua
nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre
di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema
di riscaldamento nei periodi di non occupazione. 6. Gli
impianti termici per singole unità immobiliari destinati,
anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale
devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura della temperatura
ambiente con programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura su almeno due livelli di temperatura
nell'arco delle 24 ore. 7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento
nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è
opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva
rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti
commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in
cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato
nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi
nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali
sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo
calcolato nello stesso mese. 8. L'eventuale non adozione
dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in
sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve
essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8. 9. Nel
caso di installazione in centrale termica di più generatori
di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in
maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
Art. 8. Valori limite del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.
1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale è la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per
mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore
costante di 20 ºC con un adeguato ricambio d'aria durante
una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente
fissato; a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma
2 dell'art. 9 del presente decreto; b) per la zona climatica
F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che ciò
determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale
di esercizio. 2. Il fabbisogno energetico normalizzato per
la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico
convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il
volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità
di misura utilizzata è il kJ/m3 GG. 3. Il calcolo del fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale
definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale definito al
comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta
giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. 4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime
il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico
e tiene conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria
immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
-- dell'energia solare fornita all'edificio, degli apporti
gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici,
all'illuminazione, in termini di perdite: -- dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata
all'umidità, -- dell'energia persa dall'impianto termico
nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed
emissione del calore. 5. Per edifici con volumetria totale
lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 è ammesso un calcolo
semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del
fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio
energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto,
in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa
nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
in termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente
quest'ultima anche l'energia associata all'umidità, -- dell'energia
persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore. 6. Il calcolo del
coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro
edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI
7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti
regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano
fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio
1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
1986, n. 244. 7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare
inferiore al seguente valore limite: FEN_(lim)=[(Cd+0.34
n)-K_u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g La predetta formula
non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve
esclusivamente per la determinazione di un valore limite
superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di
dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio,
espresso in W/m3 ºC, calcolato secondo le indicazioni dell'art.
8, comma 6; n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora
(valore medio nelle 24 ore), espresso in h^(-1); 0.34 =
costante, dimensionata in W h/m3 ºC, che esprime il prodotto
del calore specifico dell'aria per la sua densità; I = media
aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile
sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa
a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo
di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo;
i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3; dTm = differenza di temperatura media stagionale
espressa in ºC; i valori saranno forniti dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso
in m^(-1), della superficie ad assorbimento totale dell'energia
solare per unità di volume riscaldato; a = valore degli
apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformità
a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma
3; k_u = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato
in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un giorno;
rappresenta la costante di conversione da W/m3 ºC (dimensioni
della espressione tra parentesi nella formula) a kJ m3 GG
(dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento globale
medio stagionale definito all'art. 5, comma 1. 8. Il valore
n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei
volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente
fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano
ricambi meccanici controllati. 9. Nei casi in cui sussistano
valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche
o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione
d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di
apparecchi di riscaldamento a focolare aperto); o comunque
regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente
fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono
comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri
nelle 24 ore. 10. Per edifici con volumetria totale lorda
climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato
il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di
cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0. 11. La formulazione
del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato
di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione
all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato.
Art. 9. Limiti di esercizio
degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati
alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere
condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non
vengano superati i valori massimi di temperatura fissati
dall'art. 4 del presente decreto. 2. L'esercizio degli impianti
termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi
al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed
alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere
dal 1º dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal
1º dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal
15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal
1º novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal
15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione. Al
di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. é consentito il frazionamento dell'orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni. 4. La durata di attivazione
degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque
compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione
del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera
di attivazione non si applicano: a) agli edifici rientranti
nella categoria E.3; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche
e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate
in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti nella
categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili
nido; d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3),
adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti
a piscine saune e assimilabili; f) agli edifici rientranti
nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche
o di produzione. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e
4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera
di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento
degli edifici, nei seguenti casi: a) edifici rientranti
nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite
a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da
centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità
e calore; c) impianti termici che utilizzano sistemi di
riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera
muraria; d) impianti termici al servizio di uno o più edifici
dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare
gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di
produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonchè
al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito
primario al valore necessario a garantire il funzionamento
dei circuiti secondari nei tempi previsti; e) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda
di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti
possono essere condotto in esercizio continuo purchè il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a
16 ºC + 2 ºC di tolleranza nelle ore al di fuori della durata
giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente
articolo; f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia
potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore
aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato
e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema
di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa
dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno
su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati
di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per
i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente con programmatore giornaliero
che consenta la regolazione di detta temperatura almeno
su due livelli nell'arco delle 24 ore nonchè lo spegnimento
del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante <<contratti
di servizio energia>> i cui corrispettivi siano essenzialmente
correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purchè si provveda,
durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza
erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino
o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti
di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento. 8. In tutti gli edifici
di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi,
il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre,
presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di
una pluralità di utenti, una tabella concernente: a) l'indicazione
del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e
dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti
di quanto disposto dal presente articolo; b) le generalità
e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio
e della manutezione dell'impianto termico.
Art. 10. Facoltà delle Amministrazioni
comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti
termici.
1. In deroga a quanto previsto
dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente
esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte
di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e
la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici,
sia per i centri abitati, sia per singoli immobili. 2. I
sindaci assicurano l'immediata informazione della polazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
1.
Art. 11. Esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito
come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a
un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art.
1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. 2. Nel caso
di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità
immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione,
alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli
obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse
responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione
dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui
al comma 12. 3. Nel caso di impianti termici centralizzati
con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso
qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente
ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici
adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti
al <<terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico>> è dimostrato mediante l'iscrizione
ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità
Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai
sensi delle norme UNI EN 29.000 (1). 4. Le operazioni di
manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite
secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI
e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo
indicazioni più restrittive delle suddette normative. 5.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
degli impianti termici deve essere riportato in evidenza
sul <<libretto di centrale>> o sul <<libretto
di impianto>> prescritto dal comma 9. 6. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
appone la firma sul <<libretto di centrale>>
o sul <<libretto d'impianto>> di cui al comma
9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro,
quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici è tra l'altro tenuto: -- al rispetto del
periodo annuale di esercizio; -- all'osservanza dell'orario
prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione
consentita dall'art. 9. -- al mantenimento della temperatura
ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di
cui all'art. 4. 8. Nel caso di impianti termici individuali
è fatto obbligo all'occupante l'unità immobiliare di affidare
la manutenzione dell'impianto a persona fisica o giuridica
che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art.
1, qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti.
Tali requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali,
si intende sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati
alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si
identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il
soggetto cui è affidata la manutenzione dell'impianto, fermo
restando che l'occupante stesso assume in maniera esclusiva
le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione
è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario
o al subentrante il <<libretto di impianto>>
prescritto al comma 9. 9. Gli impianti termici con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti
di un <<libretto di centrale>> conforme all'allegato
F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza
nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un <<libretto
di impianto>> conforme all'allegato G al presente
regolamento. 10. I modelli dei libretti di centrale e dei
libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio decreto. 11. La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione o da
ristrutturare e, per impianti termici individuali anche
in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere
effettuata da un installatore che possegga i requisiti richiesti
per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990,
n. 46. La compilazione iniziale del libretto per impianti
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento
nonchè la compilazione per le verifiche periodiche previste
dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico. 12. Gli elementi
da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati
sul <<libretto di centrale>> o sul <<libretto
di impianto>> di cui al comma 9. Le suddette verifiche
vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio
del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore
con potenza nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con
periodicità biennale per i generatori di calore con potenza
nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno
annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma
4. 13. Per le centrali termiche dotate di generatore di
calore o di generatori di calore con potenza termica nominale
complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta
una seconda determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica del focolare, in conformità a norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve
risultare: a) per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato
E; b) per i generatori di calore ad acqua calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1
dell'allegato E; c) per generatori di calore ad aria calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E; d) per generatori di calore ad aria calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E. 15. Qualora i generatori di calore installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni
di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati
alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione
entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini
--- ---
350 kW e oltre entro il 30
settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone
climatiche E, F entro il 30
settembre 1995
inferiore a 350 kW per le
restanti zone climatiche entro
il 30 settembre 1996
I generatori di calore installati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica
in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma
14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni
di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni
solari a partire dalla data della verifica. 16. I generatori
di calore per i quali, durante le operazioni di verifica
in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma
14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) del comma
6 dell'art. 9. 17. Gli impianti termici che provvedono alla
climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte
mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori
di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe
di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli
edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze
degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione
invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere
muniti di <<libretto di centrale>> predisposto,
secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto
ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre
alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti
elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità
prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre
essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione
straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore
il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni
già previste nel presente regolamento. 18. Ai sensi dell'art.
31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico
degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare
l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto
termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti
termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente
previsti. 19. In caso di affidamento ad organismi esterni
dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province
competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano
nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo.
L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce
agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo
di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono,
con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali
si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli
impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con
firma autentica e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,
con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora
ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicità
delle dichiarazioni pervenute, devono altresì provvedere
per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa
la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti
dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente comma
non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici
con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni
per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore
a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unità immobiliari.
(1) A norma dellart.
8 della L. 05.01.1996, n. 25, le disposizioni di cui all'art.
11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli
impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW,
a decorrere dal 1º ottobre 1995, ed a quelli superiori a
350 kW, a decorrere dal 1º giugno 1996.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento,
salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni
di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento
delle normative UNI previste dall'art. 5, comma 2, dell'art.
8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e dall'allegato B e,
in ogni caso, a decorrere dal 1º agosto 1994.
(1) A norma dellart.
16 del D.L. 07.09.1995, n. 373, é differito al 1º giugno
1995, limitatamente a quanto disposto dall'art. 11, comma
3, il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Allegato 1
(Sono omessi gli allegati).
|