DPR 447 del 6
dicembre 1991
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LEGGE
6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento
di attuazione della legge 5 marzo 1190 n. 46, in materia
di sicurezza degli impianti
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto lart.
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lart. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme per la sicurezza degli impianti;
Visto lart. 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza
generale del 27 Giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato;
EMANA
Art. 1. Ambito
di applicazione
1. Per edifici
adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dellart.
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata
legge, si intendono le unità immobiliari o la
parte di esse destinate ad uso abitativo a studio professionale
o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli
o conventi e simili.
2. Sono soggetti allapplicazione della legge, per
quanto concerne i soli impianti elettrici di cui allart.
1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti
a sede di società, ad attività industriale, commerciale
o agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili
destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o
depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o
di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dellenergia elettrica
si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nellambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti allesterno
di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici
posti allinterno. Gli impianti luminosi pubblicitari
rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati
ad im-pianti elettrici posti allinterno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende
la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad
installazione fissa funzionanti in bassissima tensione,
mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete
nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono
da ritenersi appartenenti allimpianto elettrico. Per
gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica,
continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Mi-nistro
delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.8 del 10 gennaio 1983, con riferimento
allautorizzazione, allinstallazione e agli ampliamenti
degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si
intende linsieme delle tubazioni e dei loro accessori
dal medesimo punto di consegna allapparecchio utilizzatore,
linstallazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione
del locale dove deve essere installato lapparecchio,
le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico allesterno
dei pro-dotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli
idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico
e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo
e incendio.
Art. 2. Requisiti
tecnico-professionali
1. Con la dizione
alle dirette dipendenze di unimpresa del settore
di cui allart. 3, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato
ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa
nellambito dellimpresa artigiana da parte del
titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3. Certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale
1. Il certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è
rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale
per lartigianato che ha provveduto allaccertamento
dei requisiti a norma dellart. 4 della legge o al
riconoscimento degli stessi a norma dellart. 5, comma
1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile
tecnico di cui al comma 2 dellart. 1 della legge,
il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera
di commercio competente presso la quale è stata presentata
la domanda di cui allart. 5, comma 2, della legge
o presso la quale si è concluso positivamente laccertamento
di cui allart. 4 della legge ad opera della commissione
nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati
con decreto del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, che fisserà altresì le modalità
per leffettuazione di periodiche verifiche circa la
permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.
Art. 4. Progettazione
degli impianti
1. Fatta salva
lapplicazione di norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto di cui allart.
6 della legge è obbligatoria per linstallazione, la
trasformazione e lampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui allart. 1, comma
1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali
di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW
e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie
superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici,
per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per
impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese
dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui allart. 1, comma 2, della
legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario a ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 100 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti
elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5
kW per tutta lunità immobiliare provvista, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera
b), della legge, per gli impianti elettronici in genere,
quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati
di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI
o in edifici con volume superiore a 200 mc e con unaltezza
supe-riore a 5 metri; e) per gli impianti di cui allart.1,
comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive
ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera
e), della legge, per il trasporto e lutilizzazione
di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8
kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso
di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera
g), della legge, qualora siano inseriti in unattività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi
e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari
o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'(impianto
e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dellinstallazione, della
trasformazione o dellampliamento dellimpianto
stesso, con particolare riguardo allindividuazione
dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di
prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti
secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati
in conformità alle indicazioni delle guide dellEnte
italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora limpianto a base di progetto sia variato
in opera, il progetto presentato deve essere integrato con
la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti
in corso dopera, alle quali, oltre che al progetto,
linstallatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione
di conformità.
Art. 5. Installazione
degli impianti
1. I materiali
e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dellUNI e del CEI, nonché
del rispetto della legislazione tecnica vigente in materia
di sicurezza, si considerano costruiti a regola darte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola darte i
materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati
o attestati di conformità alle norme armonizzate previste
dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di
marchi di cui allallegato IV del decreto del Ministero
dellindustria, del commercio e del-lartigianato
13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989. 3. Gli impianti
realizzati in conformità alle norme tecniche dellUNI
e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono
costruiti a regola darte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti
non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dellUNI e del CEI, linstallatore
dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma
di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola darte i
materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui
realizzazione siano state rispettate le normative emanate
dagli organismi di normalizzazione di cui allallegato
II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si
intendono quelli aventi corrente differenziale nominale
non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere
dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità
più idoneo ai fini della sicurezza nellambiente da
proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento
degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini
del comma 2 dellart. 7 della legge, si intende ogni
sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i
contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica
lelenco delle norme generali di sicurezza riportate
nellart. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 Marzo 1989, pubblicato nel su-plemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per ladeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è consentita
una suddivisione dei lavori in fasi operative purché ladeguamento
complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla
legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria
con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata
per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne
attesti lautonoma funzionalità e la sicurezza. Si
considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti
che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezio-ne
contro le sovracorrenti, posti allorigine dellimpianto,
protezione contro i contatti diretti, pro-tezione contro
i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
Art. 6. Attività
di normazione tecnica
1. LUNI
ed il CEI svolgono lattività di elaborazione di specifiche
tecniche per la salvaguardia della si-curezza di cui allart.
7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato
- Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni
della commissione permanente di cui allart. 15, comma
2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione
generale predetta la descrizione dei lavori in tale settore,
per lattribuzione delle somme, di cui allart.
8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi
con regolamento del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro.
Art. 7. Dichiarazione
di conformità
1. La dichiarazione
di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti
con decreto del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, sentiti lUNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli
impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte
non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni
le strutture aziendali preposte allimpiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla
commissione provinciale per lartigianato o a quella
insediata presso la camera di commercio.
Art. 8. Manutenzione
degli impianti
1. Per la manutenzione
degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allart.
5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti
si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado
normale duso nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportino la necessità di primi interventi, che comunque
non modifichino la struttura essenziale dellimpianto
o la loro destinazione duso.
Art. 9. Verifiche
1. Per lesercizio
della facoltà prevista dallart. 14 della legge, gli
enti interessati operano la scelta del libero professionista
nellambito di appositi elenchi conservati presso le
camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le
rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente
sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati
dal Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
2. Con decreto del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, sentiti gli ordini e i collegi
professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi
e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni
predisposti dalle camere di commercio. 3. I soggetti direttamente
obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono
conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica
e consegnarla allavente causa in caso di trasferimento
dellimmobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne
copia alla persona che utilizza i locali.
4. Allatto della costruzione o ristrutturazione delledificio
contenente gli impianti di cui allart. 1, commi 1
e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono
ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi
della concessione edilizia ed informazioni relative alla
parte edile, deve riportare il nome dellinstallatore
dellimpianto o degli impianti e, qualora sia previsto
il progetto, il nome del progettista dellimpianto
o degli impianti.
Art. 10. Sanzioni
1. Le sanzioni
amministrative, di cui allart. 16, comma 1, della
legge, vengono determinate nella misura variabile tra il
minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità
dellimpianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque
anni con regolamento del Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, sulla base dellevoluzione
tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della
svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica
o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici
sono comunicate alla commissione di cui allart. 4
della legge, competente per territorio, che provvede alliscrizione
nellalbo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle ditte in cui limpresa inadempiente
risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme
relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità,
la sospensione temporanea delliscrizione delle medesime
imprese dal registro delle ditte o dallalbo provinciale
delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori
e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla
tenuta dei registri e degli alibi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. Allapplicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono gli uffici provinciali dellindustria,
del commercio e dellartigianato. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma,
addì 6 dicembre 1991
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