DPR
551 del 21 dic.1999
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21
dicembre 1999, n. 551
Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici,
ai fini del contenimento dei consumi di energia.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
lart. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto lart. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10;
Visto lart. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata lopportunità di conformare il decreto
del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della
direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660;
Sentito in qualità di ente energetico lENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli
16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi
sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata
risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione
e capacità tecnica dellENEA nello specifico campo
della ricerca energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni
di istituti nazionali operanti per luso razionale
dellenergia;
Vista la notifica alla Commissione dellUnione europea
effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota
n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelladunanza del
28 settembre 1998;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo
1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art.
1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura
media
1.
Al comma 1 dellarticolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: «dei
singoli ambienti degli edifici» sono sostituite dalle seguenti:
«nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare.».
Art.
2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
1.
Al comma 9 dellarticolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso,
le parole da: «Gli edifici» a: «UNI 7129» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli impianti termici siti negli edifici
costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati
ad appositi camini, cannefumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto delledificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.».
2. Al secondo capoverso del comma 9 dellarticolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, il periodo da: «Fatte salve» a: «tetto delledificio»,
e sostituito dal seguente: «Fatte salve diverse disposizioni
normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti
edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate in caso
di mera sostituzione di generatori di calore individuali
e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che, per i valori di emissione nei prodotti della combustione,
appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla
norma tecnica UNI EN 297; a) singole ristrutturazioni di
impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano
già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto delledificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili allapplicazione
di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
b) nuove installazioni di impianti termici individuali in
edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale
vigente a categorie di intervento di tipo conservativo,
precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico,
a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema
di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile
allo scopo.».
Art.
3. Installazione di generatori di calore e coibentazione
degli impianti
1.
Il comma 10 dellarticolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente: «10. In tutti i casi di nuova installazione o
di ristrutturazione dellimpianto termico, che comportino
linstallazione di generatori di calore individuali
che rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto limpiego
di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori
di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma
tecnica UNI-CIG 7129) installati allinterno di locali
abitati devono essere muniti allorigine di un dispositivo
di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297
del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione,
nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali
abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste
al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri
quadrati.».
2. Al penultimo periodo del comma 11, dellarticolo
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, dopo le parole: «quelli da costruzione» sono
inserite le seguenti: «, tenendo conto in particolare della
permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dellambiente, della temperatura
del fluido termovettore.».
Art.
4. Rendimento minimo dei generatori di calore
1.
Il comma 1 dellarticolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente: «1. Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore
ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore
a 400 kW devono avere un «rendimento termico utile» conforme
a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di
poten-za superiore devono rispettare i limiti di rendimento
fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica
per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di
calore ad aria calda devono avere un «rendimento di combustione»
non inferiore ai valori riportati nellallegato E al
presente decreto.».
Art.
5. Termoregolazione e contabilizzazione
1.
Al comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è aggiunto il seguente
periodo: «Ai sensi del comma 3 dellarticolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.».
Art.
6. Responsabilità inerenti lesercizio e la manutenzione
degli impianti termici
1.
Il comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«1. Lesercizio e la manutenzione degli impianti termici
sono affidati al proprietario, definito come alla lettera
j) dellarticolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo,
avente i requisiti definiti alla lettera o) dellarticolo
1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. Leventuale
atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo,
che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste
dal comma 5 dellarticolo 34 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato
al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non
può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere
solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua
competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo
1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria,
e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi
degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo
di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con
il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto,
a meno che la fornitura sia effettuata nellambito
di un contratto servizio energia, con modalità definite
con decreto del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze.».
Art.
7. Ulteriori requisiti del terzo responsabile
1.
Il comma 3 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa
vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei
requisiti richiesti al terzo responsabile dellesercizio
e della manutenzione dellimpianto termico è
dimostrato mediante liscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, lalbo nazionale dei costruttori
- categoria gestione e manutenzione degli impianti termici
di ventilazione e condizionamento, oppure mediante liscrizione
ad elenchi equivalenti dellUnione europea, oppure
mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme
UNI EN ISO della serie 9.000, per lattività di gestione
e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo
accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.
In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico
preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla
complessità dellimpianto o degli impianti a lui affidati.».
Art.
8. Controllo tecnico periodico e manutenzione
1.
Il comma 4 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dai
seguenti:
«4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dellimpianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche per la regolazione, luso
e la manutenzione elaborate dal costruttore dellimpianto.
Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore,
le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dellimpianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione
delle restanti parti dellimpianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano di-sponibili
le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per
lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli
di cui allallegato H devono essere effettuati almeno
una volta lanno, fermo restando quanto stabilito ai
commi 12 e 13. 4-bis. Al termine delle operazionidi controllo
e manutenzione dellimpianto, loperatore ha lobbligo
di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al
responsabile dellimpianto, che deve sottoscriverne
copia per ricevuta. Loriginale del rapporto sarà da
questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma
9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto
di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto
confor-memente al modello di cui allallegato H al
presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed
aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica
ed allevoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
dal Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche
norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere
adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.».
Art.
9. Comunicazione del terzo responsabile allente locale
competente
Il
comma 6 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente: «6. Il terzo eventualmente nominato responsabile
dellesercizio e della manutenzione dellimpianto
termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina
allente locale competente per i controlli previsti
al comma 3 dellarticolo 31 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente
eventuali revoche o dimissioni dallincarico, nonché
eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità
dellimpianto.».
Art.
10. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione
e delega delle responsabilità
1.
Il comma 8 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«8. Il responsabile dellesercizio e della manutenzione
dellimpianto, ove non possieda i requisiti necessari
o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni
di cui al comma 4 a soggetto abilitati alla manutenzione
straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dellarticolo
1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato
anche per gli impianti di cui allarticolo 1, comma
1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46.
Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile
dellesercizio e della manutenzione si identifica con
loccupante che può, con le modalità di cui al comma
1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità
la manutenzione dellimpianto, che assume pertanto
il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che loccupante
stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di
cui al comma 7. Al termine delloccupazione è fatto
obbligo alloccupante di consegnare al proprietario
o al subentrante il libretto di impianto prescritto
al comma 9, debitamente aggoirnato, con gli eventuali allegati.».
Art.
11. Compilazione dei libretti di centrale e dimpianto
1.
Il comma 11 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione sottopo-sti a ristrutturazione,
e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione
dei generatori di calore, deve essere effettuata allatto
della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri
di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato
i lavori di realizzazione dellimpianto termico, è
in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel
suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione
di conformità di cui allarticolo 9 della legge 5 marzo
1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di
cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al
decreto del Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della
scheda identificativa dellimpianto contenuta nel libretto,
firmata dal responsabile dellesercizio e della manutenzione,
dovrà essere inviata allente competente per i controlli
di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto,
previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti
esistenti allatto dellentrata in vigore del
presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche
periodiche previste dal presente regolamento è effettuata
dal responsabile dellesercizio e della manutenzione
dellimpianto termico. Il libretto di centrale ed il
libretto di impianto devono essere conservati presso ledificio
o lunità immobiliare in cui è collocato limpianto
termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva
rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto
a consegnare al proprietario o alleventuale terzo
responsabile subentrante loriginale del libretto,
ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.».
Art.
12. Rendimento minimo di combustione in opera
1.
Il comma 14 dellarticolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima
potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni
di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme
tecniche UNI, deve risultare: a) per i generatori di calore
ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre
1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale previsto ai sensi dellarticolo 6 per caldaie
standard della medesima potenza; b) per i generatori di
calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale previsto ai sensi dellarticolo
6 del presente decreto per caldaie standard della medesima
potenza; c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato allallegato
E; d) per generatori di calore ad aria calda installati
a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale in-dicato allallegato
E.»
Art.
13. Controlli degli enti locali
1.
Il comma 18 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«18. Ai sensi dellart. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e
le province per la restante parte del territorio, in un
quadro di azioni che vedano lEnte locale promuovere
la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori,
ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza
allutenza, effettuano, con cadenza almeno biennale
e con onere a carico degli uten-ti ed anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
i controlli necessari ad accertare leffettivo stato
di manutenzione e di esercizio dellimpianto termico.
I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici
devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto
di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000
gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza,
e per conoscenza al Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato, una relazione sulle caratteristiche
e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti
termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nellultimo
biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale.».
Art.
14. Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni
1.
Il comma 19 dellarticolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«19. in caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le provin-ce competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento
alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di
cui allallegato I al presente decreto. LENEA,
nellambito dellaccordo di programma con il Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato
di cui allarticolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che
ne facciano richiesta assistenza per laccertamento
dellidoneità tecnica dei predetti organismi.».
Art.
15. Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari
1.
Il comma 20 dellarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18
possono, nellambito della propria autonomia, con prevvedimento
reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dellindustria,
del commercio e dellartigianato e allENEA, stabilire
che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui
i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili
delleser-cizio e manutenzione o i proprietari degli
stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta
secondo il modello di cui allallegato H, con timbro
e firma del terzo responsabile o delloperatore, nel
caso la prima figura non esista per limpianto specifico,
e con connessa assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme del presente re-golamento, con particolare
riferimento ai risultati dellultima delle verifiche
periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma
18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili,
lobbligo di consegna periodica delle dichiarazioni
di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli
enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista
al presente comma, devono comunque affettuare annual-mente
controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti
di potenza nominale del focolare infe-riore a 35 kW esistenti
sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia
pervenuta nellultimo biennio la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della
dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare,
nei termini previsti dallarticolo 31, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991; n. 10, i controlli su tutti gli impianti
termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti
omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità
alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare
lefficacia della propria azione, possono programmare
i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti
più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione
di maggiore criticità, avendo pe-raltro cura di predisporre
il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In
conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo
31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la
effettuazione dei con-trolli a campione sono posti a carico
di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione,
con opportune procedure definite da ciascun ente locale
nellambito della propria autonomia.».
Art.
16. Competenza delle regioni
1.
Le disposizioni di cui commi 18, 19 e 20 dellarticolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, si applicano fino alladozione dei provvedimenti
di competenza delle regioni, ai sensi dellarticolo
30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Nellambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza
agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì,
nel rispetto delle rispettive competenze, ladozione
di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione
e lazione coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici.
Art.
17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti
termici
1.
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare
quello già esistente allatto della data di entrata
in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti
possono richiedere alle società distributrici di combustibile
per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che
sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare
lubicazione e la titolarità degli impianti da esse
riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono
i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in
via informatica.
Art.
18. Allegati 1.
Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412; dopo lallegato G, sono inseriti gli allegati
H ed I al presente decreto. Il punto 1 dellallegato
E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è soppresso.
Art.
19. Norma transitoria
1.
Le attività di verifica ai sensi dellarticolo 31,
comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto conservano
la loro validità e possono essere portate a compimento secondo
la normativa preesistente. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 21 dicembre 1999
ERRATA
CORRIGE
Comunicato
relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 551, concernente: "Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai
fini del contenimento dei consumi di energia.". (Decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
81 del 6 aprile 2000).
Pubblicato su: G.U. n. 227, 28/09/00
TESTO
Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 5, devono intendersi apportate
le seguenti correzioni:
all'articolo 12, comma 1, dove è scritto: "1. Il comma
14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: ",
leggasi: "1. Il comma 14 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:";
all'articolo 14, comma 1, dove è scritto: "1. Il comma
19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:",
leggasi: "1. Il comma 19 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:".
|