I.S.P.E.S.L.
Decreto
Ministeriale
1 dicembre 1975
Norme
di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto
pressione.
(
pubblicato su :
G. U. Suppl. Ordin.
n. 33
del 6/2/1976)
(
Da questo decreto sono state tratte le norme contenute nelle
Raccolte
" H,R e F "edite dall' ISPESL ")
SOMMARIO
TITOLO
I - Liquidi caldi sotto pressione con temperatura superiore
a quella di ebollizione a pressione atmosferica (liquidi
surriscaldati) .
Capo
I - Generatori e recipienti .
Art.
1.
Art.
2.
Art.
3.
Capo
II - Forni facenti parte di impianti per la lavorazione
di oli minerali .
Art.
4.
Art.
5.
Art.
6.
Art.
7.
Art.
8.
Art.
9.
Art.
10.
Art.
11.
Art.
12.
Art.
13.
Art.
14.
Art.
15.
TITOLO
II - Generatori di calore per impianti di riscaldamento
ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore
a quella di ebolizzione a pressione atmosferica
Capo
I - Prevenzione degli infortuni
Art.
16.
Art.
17.
Art.
18.
Art.
19.
Art.
20.
Art.
21.
Art.
22.
Art.
23.
TITOLO
III - Disposizione transitorie e finali
Capo I - Disposizioni transitorie
Art.
24.
Art.
25.
Capo II - Disposizioni finali .
Art.
26
Art.
27.
TESTO
IL
MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE di concerto
con IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
Visto
il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione
(A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto
il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione
del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 1331;
Visto
il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà
al Ministro per le corporazioni - le cui competenze, ai
sensi del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474,
sono ripartite tra il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale ed il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
- di stabilire, agli effetti della prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro regolata dal regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, norme tecniche in materia di apparecchi
a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle
disposizioni in vigore;
Sentito
il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione;
Decreta:
TITOLO I - Liquidi
caldi sotto pressione con temperatura superiore a quella
di ebollizione a pressione atmosferica (liquidi surriscaldati)
.
Capo I - Generatori
e recipienti .
Art. 1.
I
generatori ed i recipienti di liquidi caldi sotto pressione
con temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione
atmosferica, di seguito denominati convenzionalmente liquidi
surriscaldati, sono soggetti alle norme per i generatori
ed i recipienti di vapore stabilite con il regio decreto
12 maggio 1927, n. 824,, e successive modifiche ed integrazioni,
salvo gli articoli da 16 a 24 e da 36 a 42 per l'acqua surriscaldata
nonché da 16 a 33 e da 36 a 42, per gli altri liquidi surriscaldati.
In luogo di tali articoli si applicano le disposizioni del
presente decreto.
I
generatori di liquidi surriscaldati devono essere corredati
di:
a)
almeno un dispositivo di sicurezza a scarico convogliato,
con diametro minimo dell'orifizio non inferiore a 15 mm,
atto a scaricare complessivamente la quantità massima di
vapore producibile in relazione alla potenzialità del generatore,
tarato in modo da intervenire alla pressione normale di
esercizio incrementata della prevalenza massima esercitata
dalle pompe di circolazione nel generatore e comunque a
pressione non superiore a quella di progetto del generatore;
b)
un dispositivo indicatore della pressione esistente nel
generatore;
c)
un dispositivo indicatore della temperatura del liquido
all'uscita del generatore;
d)
almeno un mezzo di alimentazione opportunamente dimensionato
nel caso in cui sia necessario assicurare l'integrazione
della perdita di liquido e degli eventuali prelievi dall'impianto;
e)
un sistema meccanico di circolazione del liquido atto a
trasferire all'esterno del generatore il calore prodotto
dallo stesso, nel caso in cui il circuito sia a circolazione
forzata;
f)
un vaso di espansione, chiuso o aperto munito di indicatore
di livello con segno di minimo e collegato con il generatore
stesso mediante una tubazione di diametro interno correlato
alla potenzialità del generatore ed alle caratteristiche
dell'impianto e comunque non inferiore a 25 mm.
Negli
impianti realizzati con più generatori deve essere comunque
assicurata la comunicazione di ogni generatore con vaso
di espansione o con l'atmosfera;
g)
almeno un dispositivo di intercettazione automatica dell'afflusso
del combustibile che intervenga nei seguenti casi:
arresto
della circolazione del liquido negli impianti a circolazione
forzata;
raggiungimento
della temperatura massima del liquido all'uscita del generatore
stabilita in relazione alle caratteristiche dell'impianto;
abbassamento
del livello nel vaso di espansione al di sotto del valore
minimo.
Le
disposizioni di cui alla precedente lettera g) non si applicano
ai generatori alimentati con combustibile solido non polverizzato
o con sorgente di calore diversa dal fuoco. Per tali generatori
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione
provvede a prescrivere idonee misure di sicurezza in base
a quanto previsto dall'art. 26 del presente decreto.
I
recipienti inseriti nell'impianto sono esclusi dall'obbligo
di dispositivi di sicurezza propri in tutti i casi nei quali,
per particolare natura e disposizione dell'impianto, non
viene superata durante l'esercizio la pressione di progetto
dei recipienti stessi. In caso contrario, l'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvede a
prescrivere l'applicazione di idonei dispositivi di controllo
e di sicurezza in base a quanto previsto dall'art. 26 del
presente decreto.
Art. 2.
Ai
soli fini dell'applicazione delle norme del regio decreto
12 maggio 1927, n. 824,, e successive modifiche e integrazioni,
per quanto riguarda la potenzialità dei generatori, 600
kcal/h erogate dai generatori di liquido surriscaldato sono
considerate equivalenti a 1 kg/h di vapore d'acqua prodotto.
Art. 3.
La
condotta dei generatori di liquidi surriscaldati, esclusi
i generatori di acqua surriscaldata per i quali si applicano
le norme per la condotta dei generatori di vapore di cui
al decreto ministeriale 1° marzo 1974, deve essere affidata
a persona fisicamente idonea, tecnicamente capace e di età
non inferiore a 18 anni.
Capo II - Forni
facenti parte di impianti per la lavorazione di oli minerali
.
Art. 4.
Le
enorme di cui al presente capo si applicano per la costruzione
e l'esercizio dei forni facenti parte di impianti per la
lavorazione degli oli minerali.
Agli
effetti dell'applicazione delle presenti norme, per forni
si intendono le apparecchiature nelle quali si riscaldano
oli minerali a temperatura superiore a quella di ebollizione
alla pressione atmosferica al fine della loro utilizzazione
come materia prima in processi di lavorazione.
Le
presenti norme si applicano alle membrature del forno che
contengono i fluidi di cui al precedente comma a partire
dall'attacco di ingresso a quello di uscita, ivi compresi
i serpentini di riscaldamento contenenti acqua o vapore
d'acqua facenti parte del complesso del forno.
Art. 5.
Agli
effetti dei controlli da eseguire da parte dell'A.N.C.C.
il costruttore delle parti di cui all'art. 4 deve presentare
alla Sezione A.N.C.C. competente per territorio, un progetto
di massima del forno con le indicazioni dei materiali e
delle dimensioni delle parti soggette a controllo nonché
dei particolari dei giunti saldati. Il progetto deve essere
corredato da una relazione tecnica esplicativa riguardante
i sistemi e gli accessori di sicurezza e controllo.
Progetto
e relazione devono essere firmati da un tecnico abilitato
secondo le disposizioni in vigore.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione accerta la
rispondenza del progetto e della relazione tecnica esplicativa
alle disposizioni del presente decreto.
Art. 6.
I
materiali impiegati nella costruzione delle parti soggette
a controllo devono essere di nota provenienza; a tal fine
ciascun semilavorato deve essere idoneamente identificato
a cura del fabbricante, il quale deve rilasciare apposita
certificazione.
I
materiali devono essere sottoposti con esito favorevole
alle prove previste dalle norme nazionali od internazionali,
secondo le relative specifiche.
Qualora
si tratti di materiali non previsti in tali normative, le
prove stesse devono essere eseguite secondo le indicazioni
specificate dal progettista del forno.
Le
prove sui materiali devono essere eseguite alla presenza
di un tecnico dell'A.N.C.C., con esclusione dei materiali
adoperati per la costruzione di parti accessorie (attacchi
per strumentazioni e simili).
Per
questi ultimi le prove devono essere eseguite da parte del
fabbricante del materiale o dal costruttore del forno.
Art. 7.
Per
la realizzazione di giunti saldati devono essere impiegati
procedimenti di saldatura e saldatori qualificati.
Il
costruttore deve presentare all'A.N.C.C. la certificazione
delle prove di qualifica eseguite.
Art. 8.
Durante
l'esecuzione dei lavori di costruzione saranno effettuate
dall'A.N.C.C. visite e controlli ai fini dell'accertamento
della conformità delle singole parti della costruzione al
progetto.
Al
termine della costruzione deve essere eseguita una prova
a pressione di liquido ad apparecchio assiemato, alla presenza
di un tecnico dell'A.N.C.C., ad una pressione non inferiore
a 1,5 volte quella massima di esercizio indicata nel progetto.
In
deroga a quanto sopra, di volta in volta e per esigenze
particolari, possono essere effettuate da parte dell'A.N.C.C.
prove
ed indagini sostitutive delle prove a pressione di liquido.
All'atto
delle prove di cui ai precedente comma il costruttore deve
presentare all'A.N.C.C. una distinta con le indicazioni
dei materiali impiegati e delle relative certificazioni
di prova, nonché le certificazioni concernenti i controlli
sui giunti saldati.
Su
una parte ben visibile dell'apparecchio deve essere applicata,
a cura del costruttore, una targa con le indicazioni dei
seguenti dati:
a)
nome ed indirizzo del costruttore o marchio di fabbrica
legalmente depositato;
b)
numero di fabbricazione e anno di costruzione;
c)
pressione e temperatura che non si devono superare.
Sulla
targa devono essere stampigliati il numero di matricola
assegnato dall'A.N.C.C. e la data di esecuzione della prova
finale.
Art. 9.
Eseguite,
con buon esito, tutte le operazioni di controllo, l'A.N.C.C.
rilascia per ogni apparecchio costruito, apposito libretto
matricolare.
Art. 10.
Ogni
forno deve essere corredato dei seguenti accessori:
a)
almeno un dispositivo di intercettazione automatica dell'afflusso
del combustibile che intervenga in caso di mancanza di fiamma
ai bruciatori;
b)
dispositivo automatico che agisca sull'arrivo del combustibile
ai bruciatori in modo da impedire che la temperatura del
fluido di processo, misurata all'uscita del forno, superi
quella di progetto;
c)
sistema di protezione che impedisca di superare i limiti
di pressione stabiliti in sede di progetto;
d)
strumenti indicatori per il controllo della pressione e
temperatura all'uscita del forno.
Eventuali
valvole di intercettazione poste tra sistemi di protezione
e forno devono essere piombate in posizione di completa
apertura.
Quando
per particolare natura o disposizione dell'impianto non
è possibile che i limiti di pressione stabiliti nel progetto
siano superati, è escluso l'obbligo di cui al precedente
punto c).
Qualora
il forno sia costituito da più serpentini, gli strumenti
indicatori delle temperature devono essere almeno uno per
ciascun serpentino.
Art. 11.
I
forni devono essere sottoposti in sede di primo o nuovo
impianto ad una ispezione generale intesa ad accertare che
gli stessi siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche
di costruzione e non abbiano subito danni durante il trasporto
ed il montaggio, nonché ad una verifica di esercizio intesa
ad accertare la rispondenza ed efficienza degli accessori
di sicurezza, di protezione e di controllo alle prescrizioni
di cui al precedente art. 10.
Art. 12.
Ogni
forno deve subire in occasione di ogni fermata di revisione,
e comunque almeno ogni quattro anni, una verifica completa
e, almeno ogni sei mesi, una verifica di esercizio.
La
verifica completa consiste nella visita interna ed esterna
del forno da eseguire con l'ausilio di idonei mezzi di controllo
e di ispezione, allo scopo di accertare lo stato di conservazione
delle membrature in relazione alla stabilità per le condizioni
di esercizio e nella verifica dell'efficienza degli accessori
di sicurezza, protezione e controllo.
La
verifica di esercizio consiste nella constatazione che il
forno è corredato degli accessori di cui all'art. 10 e nel
controllo delle grandezze fisiche (temperatura e pressione)
concementi la sicurezza del forno rilevate all'atto della
verifica stessa.
Art. 13.
In
caso di modifica o restauro, oltre alle prove di cui al
precedente art. 12, il forno deve essere assoggettato ad
una prova di pressione con le modalità di cui al precedente
art. 8.
Art. 14.
Ai
forni soggetti alle norme di cui al presente capo II si
applicano le disposizioni generali previste dal titolo III
del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Il
tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione compila apposito verbale di ogni verifica eseguita,
rilasciandone copia all'utente.
Art. 15.
La
condotta dei forni deve essere affidata a persona fisicamente
idonea, tecnicamente capace e di età non inferiore a 18
anni.
TITOLO II - Generatori
di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto
pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione
a pressione atmosferica
Capo I - Prevenzione
degli infortuni
Art. 16.
I
generatori di calore alimentati da combustibile solido,
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione
alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati
ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore
a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste,
per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto
12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore
ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità
nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla
quale sono destinati a funzionare.
Art. 17.
I
generatori di calore di cui al precedente art. 16 devono
essere sottoposti, a costruzione ultimata ed a cura del
costruttore, ad una prova idraulica non inferiore a 1,5
volte la pressione massima di esercizio per la quale sono
stati costruiti e devono essere muniti di una targa di costruzione,
applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e
visibile del generatore, recante le seguenti indicazioni:
a)
nome del costruttore;
b)
numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore;
c)
potenzialità nominale in kcal/h;
d)
potenzialità corrispondente del focolare, in kcal/h;
e)
tipi di combustione utilizzabili;
f)
pressione massima di esercizio.
Per
i generatori di calore ad elementi, la prova idraulica di
cui sopra può essere effettuata separatamente su ogni singolo
elemento.
Per
ogni generatore, il costruttore deve rilasciare un certificato
con l'indicazione dei dati di targa, della data di esecuzione
della prova idraulica del generatore o dei singoli elementi
e del buon esito della prova stessa.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano, altresì,
ai generatori di calore per i quali si proceda a riparazioni
comportanti modifiche alla struttura costruttiva originaria.
Art. 18.
Per
ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore
e soggetto alle disposizioni del presente titolo, deve essere
presentata denuncia all'Associazione per il controllo della
combustione allorché:
a)
s'intenda effettuarne l'installazione;
b)
s'intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi
di sicurezza e di protezione dei generatori;
c)
s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori
comportante un aumento della potenzialità nominale o una
variazione della pressione di targa rispetto a quella dei
generatori di calore esistenti all'atto della prima installazione;
d)
si siano verificati incidenti o gravi avarie. Le denunce
di cui ai punti a),b) e c) devono essere fatte dall'installatore
e debbono pervenire all'Associazione nazionale per il controllo
della combustione prima che si inizi la costruzione e modifica
dell'impianto; le denunce di cui al punto d) devono essere
fatte dall'amministratore nel caso di impianti di condomini
in cui l'amministratore è prescritto dal codice civile oppure
dall'utente, entro 24 ore dall'evento.
Nei
casi previsti dai punti a),b),c) l'installatore deve presentare,
unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere
o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in
vigore. L'Associazione nazionale per il controllo della
combustione provvede all'esame della rispondenza del progetto
alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.
Art. 19.
I
generatori di calore di cui all'art. 16 del presente decreto,
devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza di seguito
specificati in relazione alle condizioni di impianto.
Nel
caso di impianti con vaso di espansione aperto, ogni generatore
deve essere munito di almeno una tubazione non intercettabile,
di diametro interno correlato alla potenzialità dell'impianto
ed alla lunghezza virtuale di detta tubazione e, in ogni
caso, non inferiore a 18 mm, tale da consentire attraverso
il vaso di espansione aperto, lo scarico nell'atmosfera
della quantità massima di vapore producibile in relazione
alla potenzialità nominale del generatore.
Nel
caso di impianti con vaso di espansione chiuso, ogni generatore
deve essere munito di almeno una valvola di sicurezza non
intercettabile, di diametro interno dell'orifizio non inferiore
a 15 mm, atta a scaricare la quantità massima di vapore
producibile in relazione alla potenzialità del generatore,
tarata alla pressione massima di esercizio; il generatore
di calore deve altresì, essere collegato al vaso di espansione
mediante una tubazione di diametro interno correlato alla
potenzialità del generatore ed in ogni caso non inferiore
a 18 mm.
Nel
caso di impianti realizzati con più generatori, deve essere
comunque assicurata la comunicazione di ogni generatore
con un vaso di espansione o con l'atmosfera.
Art. 20.
I
generatori di calore di cui all'art. 16 del presente decreto,
salvo quelli alimentati con combustibile solido non polverizzato,
devono essere corredati dei seguenti dispositivi di protezione
e di controllo:
1)
un interruttore termico automatico di regolazione sistemato
e tarato in modo da interrompere l'apporto di calore quando
la temperatura dell'acqua all'uscita del generatore raggiunga
il valore di regolazione, con un massimo pari alla temperatura
di ebollizione alla pressione atmosferica diminuita di almeno
5°C;
2)
un interruttore termico automatico di blocco a reinserimento
manuale sistemato e tarato in modo da interrompere l'apporto
di calore allorché la temperatura dell'acqua all'uscita
del generatore raggiunga un valore prefissato con un massimo
pari alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica,
indipendente, negli organi di comando e di controllo, dal
dispositivo di cui al punto 1);
3)
un termometro atto ad indicare la temperatura dell'acqua
all'uscita dal generatore di calore ed un indicatore della
pressione esistente nel generatore stesso.
Gli
impianti con vaso di espansione chiuso devono inoltre essere
corredati di un pressostato di blocco a reinserimento manuale
regolato in modo da interrompere l'apporto di calore, allorché
la pressione raggiunge un valore prefissato e comunque non
superiore alla pressione massima di esercizio del generatore
indicata sulla targa dal costruttore.
Art. 21.
I
generatori di calore di cui all'art. 16 del presente decreto,
alimentati con combustibile solido non polverizzato, possono
essere installati solo in impianti del tipo a vaso aperto
e devono soddisfare ad almeno una delle seguenti condizioni:
1)
siano forniti di focolare meccanico e adduzione meccanica
totale dell'aria comburente;
2)
siano corredati di un riscaldatore d'acqua di consumo o
di uno scambiatore di calore di emergenza, muniti di scarico
di sicurezza termico;
3)
siano inseriti in impianti a circolazione naturale, sprovvisti
di organi di intercettazione sul circuito dell'acqua.
I
generatori di calore alimentati con combustibile solido
non polverizzato devono inoltre essere corredati degli strumenti
previsti al punto 3) dell'art. 20 del presente decreto,
nonché di un dispositivo atto ad arrestare l'immissione
di aria comburente e di un dispositivo di allarme acustico
che intervengano quando la temperatura dell'acqua all'uscita
dal generatore raggiunge un valore prefissato con un massimo
pari alla temperatura di ebollizione dell'acqua alla pressione
atmosferica diminuita di 10°C.
Art. 22.
Previo
buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma
del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti
i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere
sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo
della combustione all'accertamento della conformità al progetto
approvato.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione rilascia un
libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche
dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.
Ogni
cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente
art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista,
a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà
della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità
globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere
sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello
stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione
e di controllo.
Il
libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti
ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.
Nessun
impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti
e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.
Art. 23.
Ai
generatori di calore soggetti alle norme del presente titolo
II si applicano le disposizioni generali previste dal titolo
III del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
TITOLO III - Disposizione
transitorie e finali
Capo I - Disposizioni
transitorie
Art. 24.
Per
i forni, generatori e recipienti di liquidi surriscaldati
già in esercizio e non sottoposti in precedenza al controllo
dell'A.N.C.C., l'utente deve provvedere entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad inoltrare
all'A.N.C.C. denuncia di utenza corredata dei dati di targa,
di un disegno con allegata relazione tecnica esplicativa
riguardante le condizioni dell'apparecchio all'atto della
presentazione della domanda, nonché i sistemi ed accessori
di sicurezza e di controllo di cui l'apparecchio è dotato.
La relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato.
In tale relazione devono essere indicati anche i controlli
effettuati per rilevare l'idoneità dell'apparecchio all'esercizio.
Sulla
base dei dati denunciati, l'A.N.C.C. provvede alla immatricolazione
provvisoria dell'apparecchio dopo l'accertamento della sua
identità. All'atto della prima fermata dell'impianto e comunque
non oltre due anni dalla data della denuncia, l'apparecchio
deve essere sottoposto ad una ispezione generale e ad una
prova a pressione di liquido ad un valore non inferiore
a 1,5 volte la pressione massima di esercizio indicata nel
progetto oppure a prova sostitutiva ai sensi del terzo comma
dell'art. 8 e successivamente alle verifiche di esercizio.
Art. 25.
Per
i generatori di calore di cui al precedente titolo II, già
in funzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, installati in edifici condominiali per i quali
esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, la obbligatorietà
della nomina dell'amministratore, oppure facenti parte di
impianti centralizzati aventi potenzialità globale dei focolai
superiore a 100.000 kcal/h, deve essere presentata entro
due anni dalla suddetta data, alla sezione dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione competente
per territorio, una denuncia corredata di un disegno schematico
dell'impianto, firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato
a norma delle leggi in vigore, ai fini dell'accertamento
della conformità dell'impianto stesso alle prescrizioni
di cui al titolo II del presente decreto.
La
potenzialità dei focolai, qualora non indicata sulla targa
del generatore, verrà determinata con le modalità stabilite
nelle specificazioni tecniche di cui al successivo art.
26.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame
preliminare della denuncia presentata ed ai successivi accertamenti
della conformità dell'impianto alle norme del presente decreto
rilasciando un libretto matricolare sul quale è annotato
l'esito degli accertamenti eseguiti.
Qualora
l'esame preliminare o gli accertamenti eseguiti ai sensi
del capo I del titolo II del presente decreto abbiano dato
esito sfavorevole, l'utente deve provvedere, nel primo caso,
alla presentazione di un progetto di modifica entro sei
mesi dalla data di comunicazione dell'A.N.C.C.; nel secondo
caso, all'adeguamento entro un anno dell'impianto alle prescrizioni
effettuate dall'Associazione nazionale per il controllo
della combustione in base alle presenti norme.
Capo II - Disposizioni
finali .
Art. 26
.
L'associazione nazionale per il controllo della combustione
emana, su conforme parere del proprio consiglio tecnico,
le specificazioni tecniche applicative del presente decreto.
Art. 27.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore novanta giorni
dopo la sua pubblicazione.
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