Legge
10 del 9 gen.1991
Legge
9 gennaio 1991, n. 10 (s.o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n.
13) Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. TITOLO
I Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) 1. Al fine
di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni
di compatibili- ta' ambientale dell'utilizzo dell'energia
a parita' di servizio reso e di qualita' della vita, le
norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in
accordo con la politica energetica della Comunita' econo-
mica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di
energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei
processi produttivi, una piu' rapida sostituzione degli
impianti in particolare nei settori a piu' elevata intensita'
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi
di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione
industriale. 2. La politica di uso razionale dell'energia
e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce
un complesso di azioni organiche dirette alla promozione
del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti
di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione. 3. Ai fini della
presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia
o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e
di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e
da impianti termici, da impianti elettrici e da processi
industriali, nonche' le altre forme di energia recuperabile
in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi
di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione
degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma
la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n.475. 4. L'utilizzazione delle
fonti di energia di cui al comma 3 e' considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilita' e le opere relative sono
equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti
ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2. (Coordinamento
degli interventi) 1. Per la coordinata attuazione del
piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Ministro dei lavori pubbli- ci, il Ministro dei trasporti,
il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni
statali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza
almeno trien- nale, direttive per il coordinato impiego
degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione
della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico,
nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei
consumi energetici. Art. 3. (Accordo di programma) 1. Per
lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo
1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma,
con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti
relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo
non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge. Art. 4. (Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive) 1. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel
quadro delle indicazioni e delle priorita' della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni,
definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le
tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche'
per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali
norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni
due anni. 2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui
all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al
cui rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni
e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi
per la realizzazione di opere pubbliche. 3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse
agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1. 4. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate
e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso
razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici,
e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli
ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture
di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di
energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalita' di cui all'articolo
1. 5. Per le finalita' di cui all'articolo 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro
dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei
consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture
relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre
ed aereo pubblico e privato. 6. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati,
puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo
dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle
gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura
di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli
istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa
e' inserita di diritto nella normativa che disciplina le
gare d'appalto e nei capitolati relativi. Art. 5. (Piani
regionali) 1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano
i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni,
alle esigenze di utenza, alla disponi- bilita' di fonti
rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile
e alla preesistenza di altri vettori energetici, costitui-
scono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia. 2. D'intesa con gli enti locali
e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1
ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia. 3. I piani di
cui al comma 2 contengono in particolare: a)il bilancio
energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione
dei bacini energetici territoriali; c) la localizzazione
e la realizzazione degli impianti di teleriscalda- mento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e)la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un
ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale
e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di
risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo
priorita' di intervento; g)le procedure per l'individuazione
e la localizzazione di impianti per la produzione di energia
fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati
al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario,
civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi
1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA,
sentiti gli enti locali interessati. 5. I piani regolatori
generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno
specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia. Art. 6. (Teleriscaldamento)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individuano le aree che risultano
idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento
nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni
dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali
o locali, gli istituti di previdenza e di assicu- razione,
devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento
qualora propri immobili rientrino in tali aree. Art. 7.
(Norme per le imprese elettriche minori) 1. Il limite stabilito
dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e
distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta
venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni
gia' serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici
alla data di entrata in vigore della presente legge. 2.
La produzione di energia elettrica delle medesime imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili
di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata
dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta
della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce
entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma
1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno
precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria
alle medesime imprese produttrici e distributrici. 4. Il
CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto
al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici
e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni
nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino
in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in
corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8. (Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia) 1. Al
fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte
a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia
di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione
degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione
stradale, nonche' nella produzione di energia elettrica
e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso
civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi
in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e
nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un
risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato
con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli
edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti; c)
installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente
o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in
cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni
del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e)
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica; per tali interventi il contributo
puo' essere elevato fino all'80 per cento; f) installazione
di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonche' di calore e
acqua sanitaria di ogni singola unita' immobiliare, di sistemi
telematici per il controllo e la conduzione degli impianti
di climatizzazione nonche' trasformazione di impianti centralizzati
o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo
1; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico
di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti
da piu' unita' immobiliari, con determinazione dei consumi
per le singole unita' immobiliari, escluse quelle situate
nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano
presenti reti di teleriscaldamento; h) installazione di
sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle
aree esterne. 2. Nel caso di effettuazione da parte del
locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli
di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27
luglio 1978, n. 392. Art. 9. (Competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano) 1. La concessione
e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8,
10 e 13 e' delegata alle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano. 2. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro,
emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le direttive
per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le
procedure e le modalita' di concessione e di erogazione
dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di
propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole
iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici
energetici attesi, della quantita' di energia primaria risparmiata
per unita' di capitale investito, nonche': per gli interventi
di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei
soggetti beneficiari dei contributi con priorita' per gli
interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo
10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico
dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13,
della tipologia delle unita' produttive e delle potenziali
risorse energetiche del territorio. 3. Entro il 31 marzo
di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi
documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute
e favorevolmente istruite. 4. Tenuto conto delle richieste
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone
entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi
trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati
mediante appositi atti di concessione dei contributi entro
centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi
residui, per i quali le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione
relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi,
vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4. 6. Per il primo
anno di applicazione della presente legge il termine di
cui al comma 3 e' fissato al novantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione
dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali
fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le medesime finalita' sulla base
della normativa previgente la presente legge e non impegnati
entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo
comma 5. 7. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo
16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento
del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di
verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorita'
In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione
immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi gia' erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita'
di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono
annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con le modalita' di cui al comma
4. 8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso
il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere e' preordinato,
l'autorita' competente puo' provvedere anche in assenza
dello stesso. Art. 10 (Contributi per il contenimento dei
consumi energetici nei settori industriale, artigianale
e terziario) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario
e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi
contributi in conto capitale fino al 30 per cento della
spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare
impianti fissi, sistemi o componenti, nonche' mezzi per
il trasporto fluviale di merci. 2. Possono essere ammessi
a contributo interventi riguardanti impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che
conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento
di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi
con altri combustibili. Art. 11. (Norme per il risparmio
di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia
o assimilate) 1. Alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi
e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende
e societa', nonche' alle imprese di cui all'arti- colo 4,
n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'arti- colo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad
imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti
tra imprese ed Ente nazionale per l'ener- gia elettrica
(ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi
contributi in conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica
per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o
misti di produ- zione, di recupero, di trasporto e di distribuzione
dell'energia derivan- te dalla cogenerazione, nonche' per
iniziative aventi le finalita' di cui all'articolo 1 e le
caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14. 2. Il
contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa
ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica
e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche'
lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore
a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b)
potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad
almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere
concessi contributi in conto capitale per la realizzazione
o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore
a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi
a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano
risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature
e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento
unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi
e forme associative di impresa. 4. Il contributo di cui
al comma 3 e' concesso e liquidato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite
massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo
preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel
caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di
cui all'articolo 6. 5. La domanda di contributo di cui al
comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo. 6.
L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed
economico che ostino, deve includere nei progetti per la
costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita
del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto
fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione
del calore. 7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti
pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra
imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione
di energia delle centrali termoelettriche nonche' il calore
recuperabile da processi industriali possono usufruire di
contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo
costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza
per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi
con diritto di rimborso degli oneri sostenuti. 8. I contributi
di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Art. 12. (Progetti
dimostrativi) 1. Alle aziende pubbliche e private e
loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici
possono essere concessi contributi in conto capitale per
la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche
innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi,
che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combusti-
bili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso
consumo spe- cifico ovvero nuove tecnologie di combustione,
di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento
delle ceneri, nonche' iniziative utilizzanti combustibili
non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturita'
commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi' ai contri-
buti sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia
di origine solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente
e, in partico- lare, la potabilizzazione dell'acqua. 2.
Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su delibera del CIPE. Art. 13. (Incentivi alla produzione
di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo
1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese
agricole singole o asso- ciate, a consorzi di imprese agricole,
ovvero a societa' che offrono e gestiscono il servizio-calore,
che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende
municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura
massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile
al 65 per cento per le cooperative. 2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni
di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti
per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia
nel settore agricolo. Art. 14. (Derivazioni di acqua. Contributi
per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla
ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL
e/o alle imprese produt- trici e distributrici di cui all'articolo
4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle
condizioni previste dalla vigente normativa, nonche' alle
predette imprese produttrici e distributrici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per iniziative: a)
di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino
concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso
prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento
di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni
di acqua. 2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n.
452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata
proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo
1, comma 3. 3. La domanda di ammissione al contributo di
cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici,
dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio,
nonche' da ogni elemento relativo agli eventuali atti di
competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, e'
presentata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma
di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria
competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata
dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella
misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile
documentata. Art. 15. (Locazione finanziaria) 1. I contributi
di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi
anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate
da societa' iscritte nell'albo istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n.
64. 2. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione
dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di
controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi
tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e le societa' di cui al comma 1. Art. 16. (Attuazione della
legge) 1. Competenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano 1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione
della presente legge. 2. Resta ferma la potesta' delle province
autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative
sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie
di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti
ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente
legge e nelle direttive del CIPE. 3. Su richiesta delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR
e le universita' degli studi, in base ad apposite convenzioni
e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli
adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17. (Cumulo di contributi e casi di revoca) 1. I contributi
di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumula-
bili con altre incentivazioni eventualmente previste da
altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75
per cento dell'investimento complessivo. 2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza oneri
a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni
con istituti di credito, istituti e societa' finanziari
al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione
delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri
di priorita' circa l'effettiva e completa realizzazione
delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi
degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle
verifiche l'ENEA da' immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede
alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero
degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalita' di cui all'articolo 2 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari,
approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art.
18. (Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.)
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le
modalita' di con- cessione ed erogazione, le prescrizioni
tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita'
e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie
di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti
incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande
di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi
di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate
nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della
legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari
per consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18, sesto
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Su
tutti i contributi previsti dalla presente legge possono
essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite
da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse
da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro
i limiti, fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Art. 19. (Responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei
settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che
nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per
il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia. 2. La mancanza della comunicazione
di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di
cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari
dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare
i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure
e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici
in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, predispongono i dati energetici di cui al comma
2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa
e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito
delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite
convenzioni con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali
sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente
ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. Art.
20. (Relazione annuale al Parlamento) 1. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di
ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenendo conto delle relazioni che
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo
anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi
contenuti nei rispettivi piani energetici. 2. Un apposito
capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati
conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione
dell'articolo 3. Art. 21. (Disposizioni transitorie) 1.
Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste
dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate
ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state
oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la
concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione
cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio
1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445. Art. 22. (Riorganizzazione
della Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro
trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, si prov- vede alla ristrutturazione ed al potenziamento
della Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base del Ministero dell'indu- stria, del commercio
e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente
previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per
le successive modifiche dell'ordinamento della medesima
Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche
sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali
di non piu' di undici unita' con specifica professionalita'
tecnica nel settore energetico, e per il restante personale
di non piu' di novanta unita', secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n.748; b) n. 10 posti di primo
dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di
VII livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti
di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti
di III livello; i) n. 10 posti di II livello. 2. Con il
decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria
tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti
con incarico quinquennale rinnovabile per non piu' di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici
di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione
del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti
di cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore
a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa
di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti. 3. Limitatamente al
personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni
conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui
al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal 1 gennaio 1991,
e solo dopo aver attuato le procedure di mobilita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge
29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni,
o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure.
Nel biennio 1991-1992 puo' procedersi a tali assunzioni
esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo
del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i
posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura
mediante le predette procedure di mobilita' 4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni
per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto
a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le
proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero
ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200
milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991
e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento
"Automazione del Ministero dell'industria". Art.
23. (Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi
residui.) 1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio
1982, n. 308, sono abrogati. 2. Le somme destinate ad incentivare
gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308,
e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' quelle di cui
all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, che alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano
o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli
interventi di propria competenza, possono essere utilizzate
rispettivamente per le finalita' di cui agli articoli 8,
10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14. 3.
Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano
si provvede con le procedure e le modalita' di cui all'articolo
9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi
si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al
comma 2 dell'articolo 38, con le modalita' di cui ai commi
6 e 7 del medesimo articolo 38. Art. 24. (Disposizioni
concernenti la metanizzazione) 1. Il contributo previsto
a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
per la realizzazione dei progetti indicati nel programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal
CIPE con deliberazione del 11 febbraio 1988 e' sostituito
o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto
dei regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e
n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato
a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla
differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni
singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni
e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, nonche' con la Cassa
depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura
per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie
agli interventi di cui al comma 1. 3. All'avvio del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo
triennio approvato dal CIPE con deliberazione del 11 febbraio
1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi
autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato
dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato
di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella
misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio
dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma
per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede
ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del
gas metano. 6. Previa deliberazione del programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo
4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano
di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio
in conformita' al programma deliberato, per la realizzazione
di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente
esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della
esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento
del gas metano. TITOLO II Norme per il contenimento del
consumo di energia negli edifici Art. 25. (Ambito di applicazione.)
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi
di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne
sia la destinazione d'uso, nonche', mediante il disposto
dell'articolo 31, l'esercizio e la manuten- zione degli
impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo e'
graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Art. 26. (Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli inter- venti di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici
ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
spe- cifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordi- naria di cui agli articoli 31 e 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
gia' in opera. 2. Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia
di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo
8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali. 3. Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non
di processo ad essi associati devono essere progettati e
messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia
termica ed elettrica. 4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate,
con riguardo ai momenti della progettazione, della messa
in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti. 5.
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata
dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unita' immobiliare. 7. Negli
edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico
degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica. 8. La progettazione di nuovi edifici pubblici
deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera
ed installazione utili alla conservazione, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia. Art. 27. (Limiti ai consumi
di energia) 1. I consumi di energia termica ed elettrica
ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto
dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione
alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti
di cui sono dotati e alla zona climatica di appar- tenenza.
Art. 28. (Relazione
tecnica sul rispetto delle prescrizioni) 1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune,
in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto
delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge. 2. Nel caso in cui
la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono
state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori,
il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento. 3. La documentazione
di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalita'
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 4. Una copia della documentazione
di cui al comma 1 e' conservata dal comune ai fini dei controlli
e delle verifiche di cui all'articolo 33. 5. La seconda
copia della documentazione di cui al comma 1, restituita
dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio,
o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel
caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore
dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere. Art. 29. (Certificazione delle
opere e collaudo) 1. Per la certificazione e il collaudo
delle opere previste dalla presente legge si applica la
legge 5 marzo 1990, n. 46. Art. 30. (Certificazione energetica
degli edifici) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consi- glio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici
e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione. 2. Nei casi di compravendita
o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente
o del locatario dell'intero immobile o della singola unita'
immobiliare. 3. Il proprietario o il locatario possono richiedere
al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare.
Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta. 4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validita' temporale di cinque anni a partire
dal momento del suo rilascio. Art. 31. (Esercizio
e manutenzione degli impianti) 1. Durante l'esercizio
degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessa-
rie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume
la responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e
a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa
UNI e CEI. 3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti
e le province per la restante parte del territorio effettuano
i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4.
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole
in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono
clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice
civile. Art. 32. (Certificazioni e informazioni ai consumatori)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche
e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita'
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 2. Le imprese
che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione. Art. 33. (Controlli e verifiche)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle
norme della presente legge in relazione al progetto delle
opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data
di fine lavori dichiarata dal commit- tente. 2. La verifica
puo' essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti. 3. In
caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il
sindaco ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di
accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla
presente legge. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il
sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni
di cui all'articolo 34. Art. 34. (Sanzioni) 1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni. 2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che
non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al
5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere. 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono
la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonche' il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo
28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione
amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore
al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi
di responsabilita' penale. 4. Il collaudatore che non ottempera
a quanto stabilito dall'articolo 29 e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario
o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che
se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
32 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale. 7. Qualora
soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti. 8. L'inosservanza, della disposizione
che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35. (Provvedimenti di sospensione dei lavori) 1. Il
sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per
la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della
sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario. Art. 36. (Irregolarita'
rilevate dall'acquirente o dal conduttore) 1. Qualora l'acquirente
o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle
norme della presente legge, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto
di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario. Art. 37. (Entrata in vigore delle norme del
titolo II e dei relativi decreti ministeriali) 1. Le disposizioni
del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni
dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore. 2. I decreti ministeriali
di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale
termine di entrata in vigore. 3. La legge 30 aprile 1976,
n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente
legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1,
2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al
comma 1 dell'articolo 32. TITOLO III Disposizioni finali
Art. 38 (Ripartizione
fondi e copertura finanziaria) 1. Per le finalita' della
presente legge e' autorizzata la spesa di lire 427 miliardi
per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per
il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme e' destinato
alle finalita' di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e'
autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991,
di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi
per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l'articolo
11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per
il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'articolo
12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il
1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'articolo 14,
lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il
1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993. 3. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonche' dell'articolo 17, comma 16, della legge
n. 67 del 1988". 4. Per le finalita' di cui agli articoli
8, 10 e 13 e' autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi
per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire
326,4 miliardi per il 1993. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari
interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con
decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica. 7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui
al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi
previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede
con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Art. 39 (Entrata in vigore) 1. La presente
legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo
37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Data
a Roma, addi' 9 gennaio 1991
TABELLA
A (Articolo 8) REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI ___________________________________________________________________
Strutture da coibentare L'intervento deve comportare un
aumento della resistenza termica della superficie trattata
almeno pari a R = a (t (m2 C h/kcal), (t e' il salto termico
di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica n.1052 del 28 agosto 1977, e "a"
e' il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi
___________________________________________________________________
Sottotetti a=0,1 ___________________________________________________________________
Terrazzi e porticati a=0,04 ___________________________________________________________________
Pareti d'ambito isolate all'esterno a=0,04 ___________________________________________________________________
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine senza limitazione
___________________________________________________________________
Pareti d'ambito isolate all'interno a=0,04 ___________________________________________________________________
Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche
D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10 marzo 1977 e purche' sia assicurata una tenuta all'aria
dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilita'
all'aria inferiore a 6 m cubi/ora per metro lineare di giunto
apribile e di 20 m3/ora per m2 di superficie apribile in
corrispondenza di un differenziale di pressione di 100 Pascal
___________________________________________________________________
Tubature di adduzione dell'acqua calda Ammessa all'incentivo
solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante
(non le eventuali opere murarie).
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