La
Legge sulla sicurezza degli Impianti
La legge
5 marzo 1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447,
viene a richiamare l'attenzione in prima persona agli operatori
del settore ed ai proprietari stessi circa la responsabilità,
civile e penale, in relazione alla messa in funzione di
un impianto tecnico, ove per impianto tecnico si intende
qualsiasi impianto nel servizio civile privato o comune
(impianti termici per riscaldamento e refrigerazione ambientale,
impianti per adduzione del gas, impianti elettrici, impianti
antincendio, impianti per distribuzione acqua calda e fredda,
impianti per antenne centralizzate, impianti di montacarichi
e ascensori, ecc.). La Legge in questione è stata emanata
in attuazione delle Direttive CEE n.83/189 e 88/182 dopo
ben due anni di lavori parlamentari allo scopo di ottenere
la necessaria sicurezza nel settore degli impianti per la
salvaguardia del cittadino nell'ambito domestico e lavorativo.
La sostanza è quella già in essere nelle numerose leggi,
regi decreti, regolamenti e circolari, cui devono attenersi
gli operatori del settore e che in definitiva non fanno
altro che porsi il traguardo di proteggere il cittadino
anche nel settore privato dove il numero degli infortuni
è come noto alquanto elevato. Accanto a questo scopo primario
non sono mancati scopi secondari e indiretti in quanto,
nel momento in cui si obbliga il committente, penano severe
sanzioni, ad affidare i lavori solo alle imprese abilitate,
vengono, nel contempo, tutelate le imprese piu' serie contro
forme di concorrenza da parte di operatori improvvisati.
Non è scopo di questo breve trattato dare indicazioni complesse
e particolareggiate. Chiunque voglia affidare dei lavori
per nuova costruzione, ampliamento, modifica o manutenzione
di un impianto tecnico, sappia solo che è obbligato a rivolgersi
esclusivamente a personale qualificato e regolarmente iscritto
presso la competente Camera di Commercio o Albo delle Imprese
Artigiane competente di zona e dovrà, altresi', assicurarsi
che sia in possesso dei "requisiti tecnici", certificati
dalle associazioni stesse, idonei per poter effettuare quel
tipo di lavoro che vorremmo affidargli. A fine lavoro dovrà
essere pretesa la "Dichiarazione di conformità"
che dovrà essere rilasciata almeno in tripla copia, redatta
su appositi moduli e completata con tutte le documentazioni
inerenti il lavoro svolto. Delle tre copia ne dovrà essere
inviata una (con raccomandata) alla locale Camera di Commercio
che fungerà da archivio, una sarà consegnata agli enti richiedenti
(comune, USL, azienda fornitrice metano od altri), infine
una sarà custodita dal proprietario (naturalmente anche
l'operatore responsabile avrà la sua copia archivio).
Ma la Legge 46/90
non si limita solo ad imporre norme di comportamento circa
l'affidamento dei lavori o a pianificare responsabilità.
I termini entro i quali tutti gli impianti devono essere
resi rispondenti alle normative vigenti sono ormai scaduti.
È quindi evidente che chiunque intervenga, anche solo per
manutenzione (e, ricordiamo, deve essere qualificato), abbia
l'obbligo di assicurarsi che l'impianto sul quale debba
operare sia rispondente alle normative vigenti (nel qual
caso ne diviene esso stesso responsabile per intiero) o
sia stato dichiarato conforme da altro operatore qualificato
intervenuto precedentemente (nel qual caso dovrà allegare
l'esistente dichiarazione di conformità alla sua). In questa
"catena" appare chiaro che un installatore che
ometta un passaggio risulti penalizzato gravemente e sottoposto
alle pesanti sanzioni previste dalla Legge stessa come pure
il Committente che per la "46/90"
risulta essere responsabile in primo grado.
Vogliamo ricordare che comunque il non possedere la Dichiarazione
di Conformità implica problemi relativi alla validità delle
assicurazioni sulla casa, della vendita, dell'affitto, della
responsabilità civile verso terzi e di tutta una serie di
complicazioni facilmente intuibili per ogni azione che possiamo
compiere collegata alla proprietà, ed è importante ricordare,
inoltre, che il Committente non è esente da responsabilità
qualora disponga di una Dichiarazione di Conformità rilasciata
da un operatore qualificato che abbia mal operato o che
non si sia attenuto scrupolosamente ai dettati delle norme
tecniche in vigore. Ragion per cui risulta evidente la convenienza
di prestare molta attenzione alla ditta cui vengono affidati
i lavori ed alla quale dovremo riporre tutta la nostra fiducia.
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