Esercizio
e manutenzione degli impianti
IIl D.P.R.
412/1993, che attua l'articolo
4, comma 4, della legge
10/1991, detta nuove regole
per tutti gli impianti termici, sia centralizzati sia autonomi.
Le novità attengono ai criteri di progettazione, installazione,
esercizio e mamtenzione degli impianti termici destinata
al riscaldamento invernale. Per quanto riguarda, in particolare,1'
esercizio e la manutenzione, vogliamo, innanzi tutto, ricordare
alcune definizione di interesse:
a) per manutenzione ordinaria
dell'impianto si intendono le operazioni specificamente
previste nei libretti d uso e manutenzione degli apparecchi
e dei componenti che possono essere effettuate in loco con
strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e ai
componenti stessi e che comportino 1' impiego di attrezzature
e di materiale di consumo d'uso corrente;
b) per manutenzione straordinaria
dell'impianto si intendono gli interventi atti a ricondurre
il funzionamento dell impianto a quello previsto dal progetto
e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto
o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisone e sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico;
c) Per proprietario dell'impianto
termico si intende colui che è proprietario, in tutto o
in parte, dell'impianto termico, fatta eccezione nel caso
di edifici dotati di impianti termici centralizzati e amministrati
in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone
fisiche, per i quali casi gli obblighi e le responsabilità
posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti
all'amministratore;
d) per ristrutturazione di
un impianto si intendono gli interventi volti a trasformare
l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere
che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di
produzione sia di distribuzione del calore. Rientrano in
questa categoria di interventi anche:
- la trasformazione di un
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali
- la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari o in parti di edificio
in caso di installazione di un impianto termico individuale
previo distacco dall'impianto centralizzato
e) per sostituzione di un generatore
di calore si intende la rimozione di un vecchio generatore
e 1'installazione di uno nuovo destinato a erogare energia
termica alle medesime utenze;
f) per esercizio e manutenzione
di un impianto si intende il complesso di operazioni che
comporta 1'assunzione di responsabilità finalizzata alla
gestione ottimale degli impianti, vale a dire conduzione,
manutenzione ordinaria o straordinaria e controllo, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, del contenimento
dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
g) per terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto si intende la persona
fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti e comunque avendo idonea capacità
tecnica, economica e organizzativa, è delegato dal proprietario
ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione
e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici.
Si osservi che le maggiori
innovazioni apportate dal D.P.R. 412/1993
attengono:
1) all'individuazione di un'
unica figura responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto che si identifica in alternativa con:
- il proprietario, o in casi
specifici, con il soggetto ritenuto equivalente, cioè
l'amministratore per gli edifici condomimali dotati di
impianto termico centralizzato, 1'occupante per le unità
immobiliari fornite di impianti termici individuali;
- una persona fisica o giuridica
che avendo adeguati requisiti tecnici, economici e organizzativi
viene delegata dal proprietario o dal soggetto ritenuto
ad esso equivalente ad agire quale terzo responsabile;
2) all'obbligo dell'adozione
del libretto di centrale o, per gli impianti individuali,
del libretto d'impianto, che è stato esteso a tutte le potenzialità
di impianto, mentre la precedente disciplina poneva tale
prescrizione per gli impianti aventi una potenzialità superiore
ai 58 kW.
- L'amministratore dello stabile
è pertanto il responsabile per 1'esercizio e la manutenzìone
ordinaria e straordinaria dell' impianto termico centralizzato
e come tale è soggetto alle sanzíoni amministrative previste
dalla legge
10/1991 (variabili da uno
a cinque milioni di lire), per gli impianti che non rispettino
i limiti di impiego e le prestazioni energetiche ivi fissate,
e a quelle previste dalla legge
46/1990 per gli impianti
che non rispettino le prescrizioni di sicurezza ivi stabilite.
In particolare, quale responsabile
della conduzione dell'impianto termico e delle attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria, 1' amministratore
deve:
- accertare o far accertare
- per consentire 1' accensione del generatore di calore
- che la centrale termica risponda alle norme in materia
di sicurezza, anche per quanto riguarda il circuito combustibile
e la parte elettrica, avvalendosi di soggetti esperti
e abilitati;
- informare tempestivamente
i condomini sulle situazioni di pericolo accertate a seguito
dell'ispezione tecnica, provvedendo a richiedere un preventivo
a un installatore qualificato per la messa a norma dell'impianto
- informare i condomini sulle
responsabilità civili e penali che lo investono per la
gestione di un impianto non conforme alle norme di sicurezza
e, pertanto, in caso di loro rifiuto all'esecuzione dei
lavori improrogabili e urgenti, chiudere 1'impianto e
informare le autorità pubblìche interessate;
- affidare la conduzione del
generatore di calore a un soggetto patentato qualora la
potenza dello stesso superi i 223 kW;
- affidare tutte le operazioni
di manutenzione a un'impresa abilitata ai sensí della
legge
46/1990;
- apporre fuori della centrale
termica un cartello indicante le modalità di conduzione
dell'impianto e íl nomínativo del responsabíle,
- reperìre il libretto di
centrale e provvedere alla sua compilazione, alle annotazioni
periodiche degli interventi di controllo e manutenzione,
alla firma in calce per ogní intervento prevísto dalle
norme ín vígore o resosí necessario, alla trascrizione
annuale dei consumi di combustibile, alla sua tenuta in
ordine e all'esibizione alle autorità incaricate dei controlli
previsti dalla legge;
- far controllare annualmente
il rendimento di combustione del generatore e lo stato
della canna fumaria;
- far redígere - ín caso di
sostituzione del generatore di calore - una relazione
e un progetto, in duplice copia, da un professionista
iscritto all'Albo degli ingegneri o dei periti industriali,
che deve consegnare all'ufficio tecnico del comune, facendosi
rilasciare una copia protocollata, da consegnare, poi,
aIl'installatore qualificato prima dell'inizio dei lavori.
NeI caso in cui il riscaldamento in un edificio in condominio,
anziché essere centralizzato, viene assicurato in ogni
unità immobiliare da un impianto termico autonomo, provvisto
di generatore di calore di potenza inferiore ai 35 kW
e alimentato a gas metano, occorre osservare una serie
di regole che coinvolgono sia 1' amministratore sia i
singoli occupanti.
L'amministratore è tenuto,
infatti, a informare tutti gli occupanti in relazione alle
nuove disposizioni legislative in materia di impianti autonomi
alimentati a gas e questi sono tenuti, a loro volta, ad
adeguare 1'impianto alle norme di sicurezza e di risparmio
energetico.
In tal caso, 1'occupante è
il vero responsabile delle attività di conduzione controllo,
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico
ed è soggetto alle sanzioni amministrative, già richiamate,
previste dalla legge
10/1991 qualora 'impianto
non rispetti i limiti di impiego e le prestazioni energetiche
ivi stabilite. Il proprietario dell'impianto resta, invece,
1'unico soggetto esposto alle sanzioni amministrative, già
richiamate, previste dalla legge 46/1990
qualora 1'impianto non rispetti le prescrizioni di sicurezza
ivi stabilite.
Ogni impianto autonomo deve
essere provvisto di un libretto d'impianto, che può essere
fornito dal costruttore o dal centro di assistenza della
caldaia dal manutentore dell'impianto, dall'installatore
e su richiesta dell'amministratore dall'occupante. Quest'ultimo
è tenuto ad affidare la manutenzione dell'impianto termico
a un'impresa abilitata ai sensi della legge
46/1990 e, per motivi di opportunità,
a comunicarne il nome all amministratore dello stabile così
come gli dovrebbe comunicare i risultati delle verifiche
sulla conformità dell'impianto alle norme di sicurezza vigenti.
Per quanto attiene, poi, alle
disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli
impianti termici di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 412/1993
esse si applicano esclusivamente agli impianti termici di
potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1°
ottobre 1995, ed a quelli di potenza nominale superiore
a 350 KW, a decorrere dal 1° giugno 1996, secondo quanto
sancito dall'art. 8 della legge 25/1996 (20).
Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in relazione ai quesiti
pervenuti in merito all'applicazione delle norme in questione,
aveva già ritenuto in precedenza opportuno fornire, con
la circolare n. 233/F del 12 aprile 1994, alcuni chiarimenti
interpretativi, con particolare riferimento ai requisiti
richiesti per il terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico ed alla disciplina della
sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento
di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.
Si riporta, pertanto, di seguito
tale circolare, che chiarisce minuziosamente il contenuto
delle disposizioni de quo.
Requisiti del terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico
1) La legge
9 gennaio 1991, n. 10 ha previsto, all'art. 31, commi 1 e 2, la
possibilità di delegare ad un soggetto terzo la responsabilità
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
per il riscaldamento degli edifici.
La medesima disposizione prevede
che il proprietario, ovvero il terzo che si assume tale
responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della
predetta possibilità di delega, debba «adottare misure necessarie
per contenere i consumi di energia» e sia tenuto «a condurre
gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della
vigente normativa UNI e CEI»; 1'eventuale delega di responsabilità
ad un soggetto terzo implica, fra 1' altro, che esso subentrí
al proprietario o all'amministratore anche come destinatario
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
34, quinto comma, della medesima legge
10/1991.
2) Nel D.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, sono stati precisati, fra 1' altro, i requisiti
che debbono essere posseduti dall' eventuale terzo responsabile
nominato dal proprietario.
In particolare, 1'art. 1, primo
comma, lettera o), di detto regolamento prevede che il terzo
responsabile debba essere «in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica ed organizzativa»; tale prescrizione ha lo scopo
di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario
in qualità di terzo responsabile non può essere un mero
prestanome, bensì deve possedere capacìtà adeguate ed i
requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente
alla conduzione e manutenzione degli impianti.
3) Il regolamento, in generale,
lascia piena discrezionalità ai soggetti proprietari nella
valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando
tuttavia all'ottavo comma dell'art. 11 che per gli impianti
termici individuali si intende che essi sussistano per i
soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46; tale precisazione non costituisce peraltro
un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che
sia la legge 10/1991
che il predetto regolamento richiedono che la delega di
responsabilità sia esercitata nei confronti di un soggetto
che possa provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione
degli impianti, è la stessa legge 46/1990
che individua i requisiti minimi che già debbono essere
posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione,
anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa
responsabilità.
4) L'abilitazione alla manutenzione
degli impianti ai sensi della legge
46/1990 risulta pertanto un
requisito minimo per 1'assunzione della responsabilità di
esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico,
e non solo per gli impianti unifamiliari.
I1 patentino di abilitazione
che, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n.
615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal personale
addetto alla conduzione degli impianti termici di potenzialità
superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione nel
registro di cui all'art. 17 della medesima legge, essendo
riferiti al personale addetto e non all'impresa alle cui
dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito
sufficiente affinché 1'impresa stessa sia destinataria della
delega di responsabìlità di esercizio e manutenzione dell'impianto,
ove essa non sia abilitata ai sensi della legge
46/1990.
5) Solo per gli impianti termici
centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW o
comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico 1'art. 11, terzo comma,
del predetto regolamento prescrive che il possesso dei requisiti
richiesti al «terzo responsabile» sia dimostrato «mediante
1'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, 1'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici, di ventilazione e di condizionamento -
oppure mediante 1'iscrizione ad elenchi equivalenti delle
Comunità europee, oppure mediante accreditamento del soggetto
ai sensi delle norme UNI EN 29000».
6) La previsione di requisiti
di qualificazione per il terzo responsabile è coerente con
le finalità proprie della norma primaria in quanto è da
ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità
sia stata prevista a favore del proprietario, non certo
per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità
dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il
che potrebbe al limite favorire 1'elusione delle prescrizioni
della legge), bensì per consentirgli di ricondurre la responsabilità
degli interventi concernenti il risparmio di energia nell'esercizio
e nella manutenzione dell'impianto termico ad un soggetto
idoneo a meglio effettuare e disporre tali interventi, quando
egli stesso non ritenga di possedere capacità adeguate per
effettuarli o disporli personalmente mantenendone in proprio
le connesse responsabilità.Che tali requisiti debbano essere
non solo di professionalità tecnica, come è evidente in
relazione alle caratteristiche degli impianti in questione
e degli interventi sugli stessi, ma anche di idoneità economica-organizzativa,
deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si
riduca ad un consulente che suggerisca al proprietario gli
interventi più idonei, bensì sia in effetti soggetto in
grado di provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione
ad «adottare» le misure necessarie per il contenimento dei
consumi di energia, a «condurre» 1'impianto secondo le prescrizioni
di legge ed a «disporre» i necessari interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo la delega ricevuta dal
proprietario, nonché a rispondere ai fini sanzionatori.
7) Gli incarichi di esercizio
o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi
incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze
e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere
attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche
individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile,
ferma restando naturalmente la necessità del possesso dei
requisiti previsti dalle altre norme vigenti per 1'esercizio
di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti
di cui alla legge 46/1990 per
le attività di manutenzione. Ciò è infatti possibile tutte
le volte che il proprietario dell'impianto non si avvalga
della nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a
tali soggetti terzi le connesse responsabilità e le mantenga
in proprio, ovvero quando tali attività siano esercitate
a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile
a ciò delegato.
8) Quanto ai più stringenti
requisiti individuati dal regolamento per assumere la responsabilità
degli impianti centralizzati con potenza superiore a 350
kW o comunque destinati ad edifici di proprietà pubblica
o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una prescrizione
coerente con le finalità della norma. Ciò in relazione,
da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di
maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i
350 kW sono riferibili, indicativamente, a condomini di
almeno trenta appartamenti) ai fini del contenimento dei
consumi e, dall' altro, al particolare ruolo che il piano
energetico nazionale e le sue norme di attuazione attribuiscono
ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto
consumatore di energia.Tale maggiore qualificazione richiesta,
deve essere intesa nella sua portata sostanziale, tenendo
conto di tutte le alternative già previste dal regolamento
e delle norme successivamente intervenute. In particolare
si chiarisce che:
a) 1'iscrizione all'albo nazionale
dei costruttori non è prescritta in via generale, bensì
costituisce solo esemplificazione di una delle modalità
per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai terzi
responsabili di impianti di riscaldamento pubblici ovvero
di potenza superiore ai 350 kW; 1 abrogazione della legge
istitutiva di tale albo, disposta a decorrere dal 1 gennaio
1997 dall' art. 8, decimo comma, della legge 1 1 febbraio
1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici),
non, rende quindi inapplicabile la prescrizione regolamentare;
peraltro, dall'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione
introdotto dall art. 8, commi 1 e 2, della citata legge
quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione
certificata da organismi pubblici o privati accreditati
dagli organismi pubblici ivi previsti potrà essere considerata
idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti
dalle disposizioni del regolamento in argomento;
b) dette disposizioni regolamentari
già individuano comunque, come possibile alternativa per
dimostrare il possesso di requisiti idonei all assunzione
della responsabilità per impianti termici pubblici o di
rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione ai
sensi delle norme della serie UNI EN 29000; nel contesto
del regolamento, infatti, benché si parli impropriamente
di «accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI
EN 29000», tale espressione deve intendersi riferita all'
attestazione della conformità del sistema di qualità, rilasciata
da soggetto accreditato per tale funzione di certificazione;
c) fino all'emanazione di una
organica disciplina nazionale sul sistema di certificazione
e sempre limitatamente all'esigenza di comprovare i requisiti
richiesti al terzo responsabile, devono ritenersi pertanto
validi anche gli attestati e certificati di qualificazione
rilasciati secondo le procedure di accreditamento e certificazione
adottate in ambito volontario, nel rispetto delle norme
tecniche emanate dagli organismi di normazione comunitaria
e fatte proprie dagli organismi di normazione nazionali;
d) sempre in via transitoria,
tenuto conto dell'eventuale difficoltà a individuare soggetti
già muniti degli specifici requisiti di qualificazione richiesti,
i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante
potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere
sufficiénte, ai fini della prova dei requisiti richiesti
dal regolamento, 1'abilitazione alla manutenzione degli
impianti termici ai sensi della legge 46/1990,
accompagnata dalla dichiarazione dell'impresa interessata
di operare conformemente alle citate norme della serie UNI
EN 29000 e di avere avviato le procedure per ottenere la
relativa certificazione da parte di un organismo accreditato;
ciò in linea con quanto previsto dall'art. 33 della direttiva
92/50/CEE del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti
certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN 29000
le amministrazioni interessate «ammettono parimenti altre
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità, nel caso di prestatori di servizi che non
abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità
di ottenerli entro i termini richiesti».
Accertamento dei requisiti
dell'abilitazione ai sensi della Legge 46 del 1990
E' sufficiente chiedere di
vedere la copia dell'abilitazione e controllare che sia
stata rilasciata per la categoria di lavori che interessa,
in questo caso per impianti termo idraulici o di riscaldamento.
Nel dubbio si possono chiedere informazioni agli Albi delle
Imprese Artigiane o delle Camere di Commercio. Verifiche
da parte dei Comuni o delle Provincie: i Comuni (con più
di 40.000 abitanti) o le Provincie (per i Comuni più piccoli)
hanno 1'obbligo di effettuare almeno ogni due anni i controlli
sul rispetto della Legge, con spese a carico dell'utente.
Per i primi anni essi potranno non effettuare tutti i controlli
ma solo alcuni, a campione. In questo caso a tutti verrà
richiesta una "autocertificazione", a firma del
responsabile dell'impianto, sul rispetto delle norme del
DPR
412. Per questi controlli
i Comuni e le Provincie possono incaricare ditte esterne.
Adeguamento degli impianti: vanno subito effettuati quei
lavori indispensabili ad adeguare gli impianti alle norme
di sicurezza (scarico dei fumi, prese di aereazione , ecc.
I controlli periodici del rendimento di combustione accerteranno
poi se la caldaia rispetta i limiti di efficienza imposti
dalla Legge. Se con opportuni interventi di manutenzione
non sarà possibile raggiungere i valori stabiliti, la caldaia
andrà sostituita.
Sanzioni
Da 1 a 5 milioni per il responsabili;
dell'impianto (e quindi l'occupante dell'alloggio oppure
il terzo responsabile espressamente delegato).
Sostituzione dei generatori
di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli
prescritti
1) L'art. 6 del citato D.P.R. 412/1993,
già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive
il rendimento termico minimo per i generatori di calore
da installare a decorrere da tale data.
2) L'art. 11, commi 14 e 15,
del medesimo regolamento dispone la sostituzione dei generatori
di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel
corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati
valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili
mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento
minimo ammessi. Tale sostituzione, per i generatori installati
a decorrere dal 29 ottobre 1993, deve avvenire entro trecento
giorni solari a partire dalla data delle verifiche mentre,
per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre
1993, deve essere effettuata entro date predeterminate.
Si richiama in particolare
la prossima scadenza del termine del 30 settembre 1994 previsto
per la sostituzione dei generatori di calore di potenza
nominale pari o superiore a 350 kW installati anteriormente
al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati rendimenti inferiori
a quelli minimi ammessi in fase di verifica. In tal caso
1'eventuale esistenza di un rendimento inferiore a quelli
minimi ammessi deve essere già nota al responsabile dell'impianto
sulla base delle indicazioni del costruttore e delle verifiche
periodiche effettuate nei termini e con le modalità di misurazione
a suo tempo determinate dal D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052.
3) Con riferimento alla previsione
del citato art. 11, quattordicesimo comma, secondo cui la
misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata
in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite
dal Ministero dell'industria, si precisa che fino al recepimento
di dette norme, tale misurazione può essere effettuata sulla
base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato D.P.R.
1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell'art.
37, terzo comma, della legge
10/1991 deve ritenersi applicabile
fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni
del D.P.R.
412/1993 e delle norme tecniche
ivi richiamate.
4) Anche per i generatori installati
anteriormente al 29 ottobre 1993, si ritiene applicabile
il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla
data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia
successiva alle specifiche date di sostituzione previste
o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza
dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle
richiamate norme tecniche UNI.
5) Salvo quanto chiarito per
le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori
di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5,
7, 8 e 11 del , regolamento per la progettazione e 1'installazione
degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere
dal 1° agosto 1994, non comportano interventi di modifica
e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel
rispetto della normativa precedente e si applicano solo
agli impianti termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione degli stessi.
Distacco dei singoli
condomini dall'impianto di riscaldamento centralizzato
Il distacco di singoli condomini
dall'impianto centralizzato non è previsto dalla L.
n. 10/91 e non è regolato
dalle disposizioni della stessa, poichè non comporta alcun
automatico contenimento dei consumi energetici. Non mancano,
in dottrina, teorie che affermano che le novità introdotte
dalla legge, per la loro portata generale, non possono non
influenzare anche 1'ipotesi del distacco, favorendolo nel
caso in cui vi sia risparmio energetico o utilizzazione
di fonti di energia non inquinanti, ma le stesse non risultano,
allo stato, recepite dalla giurisprudenza. Esclusa 1'applicabilità
della L.10/91,
si deve affermare che il singolo condomino non può distaccarsi
dall'impianto centrale; nè sottrarsi all'obbligo di concorere
alle spese di consumo del carburante, a meno che non dimostri
che dal suo distacco deriverà un'effettiva proporzionale
riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà
uno squilibrio nel regolare funzionamento dell'impianto
centrale: L'onere della prova del risparmio energetico e
dell'esclusione di aggravi di sorta per gli altri partecipanti
al condominio è a suo esclusivo carico.Trib. Milano, 7/10/1991,
inArch. cit. anno 1992, p. 87: Il problema è stato per 1'appunto
affrontato dalla giurisprudenza con specifico riguardo al
servizio centrale di riscaldamento, ponendosi in luce come,
essendo il relativo impianto centrale proporzionato nei
suoi organi fondamentali alla quantità di calorie necessarie
a riscaldare 1'intero stabile; il distaceo di una parte
dell'impianto dalla centrale termica concreta un'alterazione
non consentita della cosa comune. È stato altresi precisato
che il rigore del principio può essere temperato allorquando,
in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche
dell'impianto, il distacco parziale comporti un'effettiva
proporzionale riduzione del consumo, con esclusione quindi
di aggravi di sorta per gli altri partecipanti al condominio:
ma la relativa prova deve essere rigorosamente data dal
condomino interessato, mentre è da osservare che nella specie
il P. non soltanto non ha dato nè offerto tale rigorosa
prova, ma neppure ha dedotto alcunchè sul punto ed anzi
come si è visto ha prospettato una situazione di fatto radicalmente
inveritiera e smentita dall'istruttoria." Trib.Milano
11 / 10/ 1993, in Arch. cit.; anno 1994, p. 600: II Tribunale
osserva come la rinuncia all'impianto centralizzato di riscaldamento
non sia consentita dalla legge, perchè determinando una
radicale alterazione della cosa comune nella sua destinazione
strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole
per tutte le unità le unità immobiliari già allacciate o
suscettibili di allacciamento urta contro il limite invalicabile
previsto dall'art. 1120 C.C., che vieta tutte le innovazioni
che rendano parti dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino (dissenziente), senza
che possa rilevare la mancanza di assoluta irreversibilità
dell'adottata deliberazione, nè la particolare onerosità
del mantenimento ed adeguamento degli impianti (v. Cass.
6/ 12/ 1986, n. 7256). II distacco delle diramazioni relative
ad una o più porzioni immobiliari dall'impianto centrale
di riscaldamento è consentito soltanto quando i singoli
interessati provino che dal distacco derivi un'effettiva
proporzionale riduzione delle spese di esercizio, senza
che si verifichi uno squilibrio in pregiudizio del regolare
funzionamento dell'impianto (v. Cass. 23/5/1990, n. 4653;
app. Milano 20/11/1990 11/1/1991). Diversamente, il distacco,
in assenza del consenso unanime dei partecipanti, non può
neppure comportare un esonero dal concorso nelle spese necessarie
per la manutenzione e 1'esercizio del seivizio: nessuno
può sottrarsi al contributo nelle spese, rinunciando al
diritto sulle cose comuni (art. 1118 C.C.). Nel caso di
specie, in difetto di qualsiasi prova specifica da parte
dell'impugnante, ed avendo il coridominio opposto una contestazione
assoluta dell'esistenza dei presupposti che renderebbero
lecita la rinuncia o distacco dall'impianto termico comune
e centralizzato, non risulta certo che 1'assemblea abbia
introdotto in modo illegittimo una deroga al criteri menzionati,
e non risulta neppure che la L.
9/ 1 / 1991, n. 10 possa giustificare
nel caso concreto una diversa soluzione.". L'assemblea
condominiale verificate le condizioni predette, può autorizzare
il distacco, ponendo a carico del condomino distaccato una
quota delle spese di consumo. Il distacco non è consentito
neppure nel caso in cui il condominio consti di più edifici
separati, serviti da un unico impianto. "In tema di
condominio degli edifici, i1 singolo condomino non può sottrarsi
all'obbligo di concorrere, secondo la ripartizione risultante
dalle tabelle millesimali - suscettibili di modificazione
anche per fatti concludenti - alle spese di erogazione del
servizio centralizzato di riscaldamento distaccando la propria
porzione immobiliare dal relativo impianto, senza che rilevino
in contrario nè la L. 29/5/1982, n.308, sul contenimento
dei consumi energetici, nè la circostanza che il condominio
stesso consti di più edifici separati, ma serviti da ímpianti
comuni non frazionati in relazione alle singole unità immobiliari."Cass.
4278/94).
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